diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 23240 del 17/11/2005 (Rv. 586428 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI | Principio della invariabilità del collegio giudicante - Procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense - Applicabilità - Procedimento innanzi al Consiglio dell'Ordine locale - Necessita - Esclusione - Rispetto del "quorum" di validità delle relative deliberazioni - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586428-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI

L'invariabilità del collegio giudicante costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, e deve, pertanto, sussistere anche in sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati davanti al Consiglio Nazionale Forense, in relazione alla natura di organo giurisdizionale attribuita a tale collegio, e indipendentemente da ogni previsione normativa; invece il Consiglio dell'Ordine locale, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice, ma compie un'attività amministrativa, per la quale non vige il principio dell'immutabilità del collegio decidente, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (art. 43, secondo comma, r.d. n. 37 del 1934)

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)