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Sez. U, Sentenza n. 14214 del 06/07/2005 (Rv. 583795 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI | Principio della invariabilità del collegio giudicante - Procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense - Applicabilità - Procedimento innanzi al Consiglio dell'Ordine locale - Esclusione - Rispetto del "quorum" di validità delle relative deliberazioni - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583795-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI

Il principio dell'invariabilità del collegio giudicante, che costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, è applicabile nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale), mentre non può essere esteso al procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell'Ordine locale, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine, nonchè la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato. In detto procedimento amministrativo è, invece, sufficiente il rispetto del requisito del <quorum> prescritto per la validità delle deliberazioni dall'art. 43 del citato r.d. n. 37 del 1934 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)