Sez. L, Sentenza n. 5415 del 06/10/1988 (Rv. 460041 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il contratto collettivo per i dipendenti della S.i.P. del 18 gennaio 1985, richiamando il precedente accordo dell'1 novembre 1984, avesse confermato il principio che gli aumenti retributivi previsti da tale accordo con decorrenza 1 luglio 1984 spettassero solo ai lavoratori ancora in servizio alla data dell'1 novembre successivo). (Conf 2462/88, mass n 458234; (Conf 254/88, mass n 456835; (Conf 154/88, mass n 456780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)