Sez. 3, Sentenza n. 2267 del 06/06/1975 (Rv. 376079 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDE NUOVE - DIVIETO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE CHE HA ACCETTATO IL CONTRADDITTORIO SU DI ESSA - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA NUOVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDE NUOVE - DIVIETO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE CHE HA ACCETTATO IL CONTRADDITTORIO SU DI ESSA - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA NUOVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITA.*
A differenza del divieto di domanda nuova in appello, che e di ordine pubblico, il divieto di mutamento della domanda in primo grado risponde ad un semplice interesse privato, e, pertanto, la proposizione di una domanda nuova in detto grado non da luogo a nullita rilevabile di ufficio, ne la relativa eccezione puo essere sollevata dalla controparte che abbia accettato il contraddittorio: accettazione che avviene anche quando, proposta la nuova domanda in Sede di precisazione delle conclusioni, la controparte si sia limitata a dedurne l'infondatezza. (Conf 2020/74, mass n 370285).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)