Sez. 2, Sentenza n. 6060 del 15/10/1983 (Rv. 430866 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ.*
Il divieto di proposizione di nuove domande nel corso del giudizio di primo grado è posto nell'esclusivo interesse delle parti, che sole sono legittimate ad opporsi ad ogni iniziativa tendente ad ampliare o mutare l'originaria materia del contendere, sicché non è dato al giudice di rilevare di ufficio, in difetto di eccezione della parte che vi abbia interesse, la violazione dell'anzidetto divieto. (V 2267/75, mass n 376079; (V 1162/72, mass n 357609; (V 2688/70, mass n 349131).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)