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Sez. 6 - , Sentenza n. 55113 del 08/11/2018 Cc. (dep. 10/12/2018) Rv. 274648 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | – Reato contro la Pubblica Amministrazione commesso da un pubblico dipendente – Ipotesi di sospensione o dimissione dall’incarico del pubblico dipendente – Pericolo di reiterazione del reato – Configurabilità – Motivazione specifica – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274648-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione. (In motivazione la Corte ha precisato che correttamente è stato ritenuto sussistente il pericolo attuale di reiterazione nei confronti di un imputato sospeso in via cautelare dal servizio, valorizzandosi la pluralità di episodi corruttivi contestati, le modalità di commissione dei fatti e la pendenza di ulteriori procedimenti di analoga natura, indicativi della creazione di una rete di relazioni estesa a diversi settori della Pubblica Amministrazione.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 2 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)