Sez. 5, Sentenza n. 31676 del 04/04/2017 Cc. (dep. 28/06/2017) Rv. 270634 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reato contro la P.A. commesso da un pubblico dipendente - Ipotesi di sospensione o dimissione dall'incarico del pubblico dipendente - Pericolo di reiterazione del reato - Configurabilità - Motivazione specifica - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Nei reati contro la P.A., anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la P.A. risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)