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Sez. 6, Sentenza n. 8211 del 11/02/2016 Cc. (dep. 29/02/2016) Rv. 266511 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - Attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266511-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame in cui il Tribunale, pur confermando la misura custodiale in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, aveva omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione degli indagati dall'incarico pubblico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)