Sez. 1, Sentenza n. 4679 del 23/08/1979 (Rv. 401224 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITA ANCHE NELL'IPOTESI DI FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITA ANCHE NELL'IPOTESI DI FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO.*
L'art 429 terzo comma cod proc civ, il quale prevede che il giudice, nel pronunziare sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro dovute a titolo di spettanze lavorative, ha il potere-dovere di rivalutare il relativo credito, con decorrenza dalla data di maturazione del credito stesso, anche se anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge, integra un meccanismo di conservazione del valore economico della prestazione dovuta al lavoratore, che prescinde dall'imputazione colpevole dello inadempimento al debitore, con la conseguenza che tale norma e applicabile anche quando a carico del datore di lavoro sia stata instaurata la procedura fallimentare, senza alterare la par condicio creditorum, poiche opera come una quantificazione differita di valori ontologicamente e funzionalmente anteriori, coincidenti con i momenti originari di maturazione del diritto alla retribuzione. (Conf 349/79, mass n 396441).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)