Sez. U, Sentenza n. 492 del 13/10/1980 (Rv. 409325 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI CREDITI DI LAVORO - ESCLUSIONE PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALL'APERTURA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT 429, COMMA TERZO COD PROC CIV E 59 LEGGE FALLIMENTARE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI CREDITI DI LAVORO - ESCLUSIONE PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALL'APERTURA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT 429, COMMA TERZO COD PROC CIV E 59 LEGGE FALLIMENTARE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art 429 terzo comma cod proc civ, secondo cui il giudice deve rivalutare il credito del prestatore di lavoro, per assegnarlo ai valori monetari del momento della decisione, non opera per il tempo successivo all'apertura di un procedimento concorsuale a carico del datore di lavoro, tenuto conto che per tale periodo non e configurabile un inadempimento, che la norma medesima non introduce una deroga al principio della par condicio creditorum, ne sottrae il credito di lavoro all'applicazione del criterio evincibile dallo art 59 della legge fallimentare, sulla cessazione, a quella data, dell'operativita dei meccanismi di conservazione dell'effettivo valore dei crediti. Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione d'illegittimita costituzionale della normativa come sopra risultante dal coordinato disposto delle citate Disposizioni, in relazione all'art 36 della Costituzione, attesa la possibile incompatibilita di un sistema di adeguamento monetario del credito di lavoro, che cessa alla data di instaurazione di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro, con detto precetto costituzionale, il quale assegna carattere essenziale ed irrinunciabile al diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa. (contra 4679/79, mass n 401224; (contra 4137/79, mass n 400650; (contra 349/79, mass n 396441; (contra 4838/78, mass n 394535).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)