Sez. L, Sentenza n. 659 del 01/02/1990 (Rv. 465091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento, occorre accertare in concreto se - in relazione alla natura e alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica Mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dello agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere sanzioni non minori di quella massima, definitivamente espulsiva. (V 2981/83, mass n 427893; (Conf 159/87, mass n 449931; (Conf 3523/85, mass n 441140).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)