Sez. L, Sentenza n. 2981 del 29/04/1983 (Rv. 427893 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUDIZIO RELATIVO ALLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI CONNESSE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUDIZIO RELATIVO ALLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI CONNESSE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa ovvero giustificato motivo (soggettivo) di licenziamento costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione non inficiata da errori logici e giuridici. (Conf 5897/81, mass n 416654; (Conf 5368/81, mass n 416086; (Conf 2266/81, mass n 413003).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)