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Sez. L, Sentenza n. 6051 del 23/06/1994 (Rv. 487173 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Requisito dell'immediatezza del ricorso per giusta causa - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487173-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Il requisito della immediatezza della reazione è elemento costitutivo del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. e come tale deve essere verificato d'ufficio dal giudice; costituisce invece un'eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 414, 416, 437 cod. proc. civ., la deduzione da parte del lavoratore del difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 7 legge n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)