Sez. L, Sentenza n. 2018 del 22/02/1995 (Rv. 490634 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Tardività della contestazione - Rilevabilità da parte del lavoratore - Onere probatorio relativo - Incidenza sul medesimo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
La tardività della contestazione disciplinare in relazione all'epoca della piena conoscenza del comportamento inadempiente del lavoratore (rilevante per la sua idoneità a incidere sulle possibilità di difesa dell'incolpato e a dimostrare l'acquiescenza del datore di lavoro) costituisce oggetto di eccezione e quindi il relativo onere probatorio grava sul lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)