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Sez. L, Sentenza n. 9773 del 18/11/1994 (Rv. 488706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Contestazione di solo alcuni dei fatti illeciti conosciuti dal datore di lavoro - Ammissibilità - Intimazione di un nuovo licenziamento sulla base dei fatti non contestati - Illegittimità del licenziamento - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Il datore di lavoro che conosca una pluralità di fatti illeciti commessi dal dipendente può intimare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo contestando al lavoratore solo alcuni di tali fatti, ritenuti sufficienti a giustificare il recesso; nell'ipotesi in cui venga intimato un nuovo autonomo licenziamento sulla base dei fatti precedentemente non contestati, la circostanza che questi fossero già noti da molto tempo può inficiare la legittimità del secondo provvedimento solo quando si tratti di licenziamento senza preavviso (posto che la non immediata contestazione della causa può indicare la compatibilità di essa con la prosecuzione del rapporto) oppure quando il lungo intervallo di tempo fra l'illecito disciplinare e l'intimazione della sanzione può impedire un'adeguata difesa dell'incolpato in sede di procedimento disciplinare ex art. 7 legge n. 300/1970.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)