Sez. 3, Sentenza n. 12612 del 12/12/1997 (Rv. 510895 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ricorso per cassazione - Notifica al litisconsorte pretermesso del controricorso e non del contenuto integrale del ricorso - Inammissibilità dell' impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi deve esser notificato - a pena di inammissibilità, se l'integrazione del contraddittorio non avviene, ad iniziativa di qualsiasi parte, nel termine perentorio assegnato dal giudice - anche ai creditori intervenuti nel processo esecutivo (primo comma dell' art. 485 cod. proc. civ.), nel suo contenuto integrale, come si desume anche dall' art. 371 bis cod. proc. civ., e perciò è a tal fine inidoneo il controricorso che menziona il contenuto di quello principale, originariamente da notificare, confutandolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)