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Sez. 1, Sentenza n. 20421 del 21/09/2006 (Rv. 594134 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Domanda recante indicazioni non corrispondenti alla reale situazione - Allegazione, da parte del contravventore, di difficoltà dovute anche ad imprecisione delle indicazioni catastali - Buona fede - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594134-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

In tema di indebita percezione di aiuti comunitari per il ritiro di terreni seminativi dalla produzione, non può ritenersi esente da colpa il soggetto, avente qualità di imprenditore agricolo, che nella domanda di aiuto comunitario abbia fornito indicazioni non corrispondenti alla reale situazione relativa alla qualità dei terreni e alleghi a sua discolpa che l'errore è stato commesso per l'assoluta particolarità e difficoltà del sito e per la non rispondenza delle indicazioni catastali alla effettiva destinazione delle singole particelle interessate. Da un lato, infatti, la difformità fra dati forniti e situazione reale implica, quantomeno, negligenza da parte del titolare del diritto all'aiuto; dall'altro, deve escludersi che la mancata corrispondenza delle indicazioni catastali alla destinazione delle singole particelle possa integrare l'elemento positivo necessario per inferire la buona fede del contravventore, giacché, al contrario, deve affermarsi l'esistenza di un onere del proprietario di concorrere all'aggiornamento delle rilevazioni catastali ove le stesse non siano più rispondenti all'effettivo stato dei luoghi.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)