Sez. 1, Sentenza n. 14107 del 23/09/2003 (Rv. 567093 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Buona fede - Configurabilità - Presupposti - Mancata rilevazione dell'infrazione in occasione di un precedente controllo - Sufficienza- Esclusione - fattispecie concernente la legge Regione Lombardia n. 26 del 1993. .
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di illecito amministrativo, la buona fede dell'autore del medesimo può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, restando escluso che la mera tolleranza della p.a. costituisca un fatto idoneo a radicare la buona fede dell'agente (Nella specie, concernente le modalità di annotazione delle giornate di caccia sul tesserino venatorio, ai sensi della legge Regione Lombardia, n. 26 del 1993, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che la mancata rilevazione dell'irregolare annotazione in occasione di un isolato e pregresso controllo fosse idonea a radicare la buona fede).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 16/08/1993 num. 16, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)