Sez. 3, Sentenza n. 2809 del 16/07/1975 (Rv. 376830 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - MINORE NON ANCORA AVVIATO AL LAVORO - DANNO DA RISARCIRE - RIFERIMENTO AL MINOR GUADAGNO FUTURO - CRITERI - SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - RILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - MINORE NON ANCORA AVVIATO AL LAVORO - DANNO DA RISARCIRE - RIFERIMENTO AL MINOR GUADAGNO FUTURO - CRITERI - SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - RILEVANZA.*
In ipotesi di invalidita permanente causata da un fatto illecito ad un minore che, per la sua eta, non svolga attivita lavorativa, il danno da risarcire, consistente nel minor guadagno che l'infortunato percepira in futuro rispetto a quello che percepirebbe se la sua capacita lavorativa non fosse stata menomata, va determinato dal giudice, qualora adotti il sistema della capitalizzazione del reddito perduto, in base al tipo di attivita lavorativa che presumibilmente il minore esercitera in futuro; il quale tipo di attivita lavorativa deve essere accertato dal giudice con criterio di probabilita tenendo conto della posizione economica e sociale della famiglia del minore e delle possibili scelte che, secondo l'id quod plerumque accidit, si offrono e vengono normalmente operate dalle famiglie che si trovano nella corrispondente posizione economico-sociale. Poiche, dopo l'infortunio, con il progredire del minore nell'eta e con lo sviluppo, o meno, degli studi o di una preparazione professionale specifica, le possibilita di scelta fra i vari tipi di futura attivita lavorativa si vanno via via determinando e, conseguentemente, l'ambito delle probabilita si va via via restringendo, il giudice deve tener conto della situazione esistente al momento della decisione, cioe in base a questa deve determinare il tipo di attivita che l'infortunato presumibilmente esercitera in futuro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)