Sez. 3, Sentenza n. 4205 del 25/03/2002 (Rv. 553235 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Morte di persona - Coniuge - Danno patrimoniale - Sussistenza - Prova - Godimento in atto di reddito proprio - Rilevanza - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
Affinché il godimento di un reddito proprio, da parte del coniuge della persona deceduta in conseguenza dell'altrui fatto illecito, valga ad escludere il risarcimento del danno, è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all' educazione, all' istruzione, alla posizione sociale ed all' età (nella specie il giudice di merito, con motivazione valutata idonea in sede di legittimità a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento, aveva ritenuto carente la prova che il coniuge avesse subito un danno patrimoniale, in quanto già in precedenza godeva di reddito proprio quale dipendente statale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)