Sez. 3, Sentenza n. 1845 del 21/05/1976 (Rv. 380635 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - DANNO MORALE DEI CONGIUNTI - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - MORTE DEL PARENTE - LIMITI - LESIONE PERSONALE DEL PARENTE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - DANNO MORALE DEI CONGIUNTI - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - MORTE DEL PARENTE - LIMITI - LESIONE PERSONALE DEL PARENTE.*
Il risarcimento del danno morale spetta ai prossimi congiunti della vittima di un reato di omicidio, ma non ai congiunti della vittima di un reato di lesioni personali, sia per l'esigenza obiettiva di non allargare troppo la cerchia delle persone ammesse al risarcimento di un'offesa morale derivante dall'aggressione di beni altrui, sia perche deve considerarsi ingiusto, eppero risarcibile ex art 2043 cod civ, solo il danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo, quale puo essere quello, di natura personalissima, nascente da un rapporto famigliare (esempio diritto alla coabitazione, all'assistenza alla educazione) e suscettibile, attraverso l'Estinzione, di offesa non patrimoniale con la morte, ma non con le lesioni personali, del titolare. (V 1056/73, mass n 363509; (V 1658/72, mass n 358517; (V 2915/71, mass n 354156).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)