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Sez. 1, Sentenza n. 9192 del 30/08/1993 (Rv. 483625 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Autorizzazione del sindaco a stare in giudizio resa in via d'urgenza dalla giunta - Mancata ratifica da parte del consiglio comunale - Conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello - Legge n. 142 del 1990 - Sopravvenienza nel corso del giudizio di legittimità - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483625-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici

Con riguardo alla sentenza d'appello, che abbia dichiarato inammissibile il gravame proposto dal comune, per la mancata ratifica da parte del consiglio dell'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio resa in via d'urgenza dalla giunta, non spiega influenza la sopravvenuta entrata in vigore, nel corso del giudizio di legittimità, della legge 8 giugno 1990 n. 142, atteso che l'innovazione introdotta da tale legge, con la devoluzione in via esclusiva di detta autorizzazione alla giunta (art. 35), elide la necessità di quella ratifica quando sia ancora "in fieri" l'attività inerente alla capacità processuale dell'organo rappresentativo dell'ente territoriale, e, pertanto, non può infirmare la precedente pronuncia, che abbia rilevato il difetto di detta capacità in conformità della normativa del tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)