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Sez. L, Sentenza n. 1744 del 16/02/2000 (Rv. 533947 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO | Esclusione per i dipendenti delle aziende private - Condizioni - Stabilità di impiego ex art. 40 del R.D.L. n. 1827 del 1935 - Estremi.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533947-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO

La stabilità di impiego che, ai sensi dell'art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, comporta l'esclusione dell'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione per i dipendenti delle aziende private, sussiste - dovendosi essa interpretare in senso pubblicistico - quando, tenuto anche conto dell'accertamento in sede amministrativa ex art. 36 del d.P.R. n. 818 del 1957, ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, a norma dell'art. 2119 cod. civ., oppure vi siano altri determinati e giustificati motivi, non soltanto genericamente indicati (come si verifica per la disposizione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966), ma tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)