Sez. L, Sentenza n. 156 del 09/01/1984 (Rv. 432405 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE E PER GLI IMPIEGATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONDIZIONI - "STABILITÀ DI IMPIEGO EX ARTT. 40 N. 2 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 E 32 LETT. B) DELLA LEGGE N. 264 DEL 1949 - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE E PER GLI IMPIEGATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONDIZIONI - "STABILITÀ DI IMPIEGO EX ARTT. 40 N. 2 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 E 32 LETT. B) DELLA LEGGE N. 264 DEL 1949 - ESTREMI.*
La "stabilità d'impiego" - che, ai sensi degli artt. 40 n. 2 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 32, lett. B), della legge 29 aprile 1949 n. 264, comporta l'esclusione dell'Obbligo di Assicurazione contro la disoccupazione, rispettivamente, per i dipendenti delle aziende private e per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni - tenuto conto anche delle modalità per il relativo accertamento fissate dall'art. 36 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, deve essere intesa in senso pubblicistico e, pertanto, richiede, non la predisposizione di formule generiche, quantunque munite di una certa efficacia a tutela del dipendente, limitative della facoltà di recesso del datore di lavoro (come si verifica per la disposizione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, che collega il licenziamento del lavoratore a situazioni insuscettibili di una definizione oggettiva), sibbene che siano individuati concreti e ristretti casi in cui detto recesso sia lecito e che, in relazione a tali casi, sia apprestata valida garanzia di controllo giurisdizionale e di ripristino eventuale del rapporto. (V 4090/83, mass n 429051; (V 1492/82, mass n 419310; (V 1340/77, mass n 385048).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)