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Sez. L, Sentenza n. 6154 del 27/11/1984 (Rv. 437800 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART. 30 DEL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO 3 GENNAIO 1939 IN TEMA DI "TRATTAMENTO MUTUALISTICO DI MALATTIA DEGLI OPERAI DELLA INDUSTRIA" - INDENNITÀ DI MALATTIA - SPETTANZE ALL'OPERAIO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437800-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART. 30 DEL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO 3 GENNAIO 1939 IN TEMA DI "TRATTAMENTO MUTUALISTICO DI MALATTIA DEGLI OPERAI DELLA INDUSTRIA" - INDENNITÀ DI MALATTIA - SPETTANZE ALL'OPERAIO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI.*

L'art. 30 del contratto collettivo corporativo 3 gennaio 1939 (ancora vigente in parte qua e contenente la disciplina del "trattamento mutualistico di malattia degli operai della industria"), limitando, nel caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto all'indennità di malattia alla sola ipotesi in cui questa sia insorta entro il sessantesimo giorno dall'inizio di tale sospensione o dalla cessazione del rapporto stesso, non opera nel caso di ammissione del dipendente al trattamento di cassa integrazione, durante il quale, sebbene difetti la prestazione lavorativa, la posizione del lavoratore è parificata a quella propria dei periodi di effettivo svolgimento di essa, dalle leggi n. 464 del 1972 e n. 164 del 1975, non solo ai fini dell'assistenza sanitaria dello stesso lavoratore e dei suoi familiari, ma anche ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguimento del diritto a pensione. Pertanto la suddetta indennità è dovuta all'operaio che fruisca del trattamento di cassa integrazione quando la malattia abbia avuto inizio non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data finale di tale trattamento. (V 2612/84, mass n 434626; (V 3578/82, mass n 421541; (V 3893/78, mass n 393490).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 3, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)