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Sez. 1, Sentenza n. 1750 del 06/05/1975 (Rv. 375397 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - SUSSISTENZA DEL VIZIO - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - POTERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375397-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - SUSSISTENZA DEL VIZIO - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - POTERI - FATTISPECIE.*

Quando sia denunciato un vizio di ultrapetizione, l'interpretazione della domanda da parte del giudice del merito non e vincolante in Sede di legittimita, trattandosi di controllare un'attivita del giudice, che, se erronea, da luogo ad un error in procedendo. La interpretazione della domanda va operata con riguardo non gia alle espressioni letterali usate dall'attore, ma al contenuto sostanziale della sua pretesa. (nella specie, il convenuto per l'esecuzione di una permuta immobiliare aveva eccepito 'l'inefficacià, e 'l'inidoneità di questa a produrre gli effetti traslativi, adducendo non essere il venditore proprietario dell'immobile: la Corte ha ritenuto viziata da ultrapetizione la sentenza di merito, che aveva ravvisato una domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, anzi che una semplice eccezione d'inadempimento). (Conf 1509/73, mass n 364267; 1064/74, mass n 369012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)