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Sez. 3, Sentenza n. 3681 del 15/02/2011 (Rv. 617251 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) | Circolazione dei veicoli - Art. 2054 cod. civ. - Esercitazioni di veicoli militari in zone interdette al traffico civile - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Investimento di un militare da parte di un mezzo militare in simile situazione - Prescrizione quinquennale anziché biennale.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617251-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE)

La norma dell'art. 2054 cod. civ., pur applicandosi alla circolazione di tutti i veicoli senza distinzione di tipologia, non ha la funzione di garantire la circolazione anche in un contesto di esercitazioni a mezzo di veicoli militari compiute in zone riservate e chiuse al traffico di veicoli civili; ne consegue che, ove un appartenente alle Forze Armate sia stato investito da un mezzo militare in un campo interdetto alla circolazione civile, il termine di prescrizione dell'illecito non è quello biennale di cui all'art. 2947, secondo comma, cod. civ., ma è quello quinquennale previsto dal primo comma del medesimo art. 2947.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)