Sez. L, Sentenza n. 4012 del 02/04/1993 (Rv. 481669 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Presupposto ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Tredici settimane e un trimestre di lavoro retribuito presso la società controllante - Computo - Periodo di servizio prestato presso la società controllata dai lavoratori poi assunti direttamente dall'altra - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
L'acquisto, da parte di una società per azioni, delle azioni di un'altra società in numero tale da consentire alla prima il controllo della seconda non esclude il permanere della distinta soggettività delle due società e non è idoneo (di per sè solo) a configurare un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.; pertanto, rimanendo riferibile alla società controllata il rapporto di lavoro dei dipendenti della medesima, il relativo periodo di servizio - attuatosi poi il "passaggio diretto" di tali lavoratori alle dipendenze della società controllante - non è computabile ai fini del raggiungimento, da parte degli stessi lavoratori successivamente licenziati dalla nuova datrice di lavoro, del periodo minimo (tredici settimane o un trimestre) di lavoro retribuito necessario, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, per la concessione del trattamento di disoccupazione speciale, tenuto anche conto che il suindicato "passaggio diretto" determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro previa estinzione del precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)