Sez. 2, Sentenza n. 6396 del 10/12/1979 (Rv. 403129 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - INIZIO DELLA AZIONE PENALE - REQUISITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - INIZIO DELLA AZIONE PENALE - REQUISITI.*
L'inizio dell'Azione penale - che l'art 3 cod proc pen pone come condizione per la sospensione necessaria del processo civile - si verifica soltanto con la richiesta del pubblico ministero dell'istruzione formale o di citazione a giudizio, ovvero con l'instaurazione del rito direttissimo, ovvero, nel caso di reati di Competenza del pretore, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna. (Conf 4371/76, mass n 383081).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)