Sez. 1, Sentenza n. 4371 del 20/11/1976 (Rv. 383081 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'inizio dell'Azione penale, che l'art 3 secondo comma cod proc pen pone come presupposto per la sospensione necessaria del processo civile su cui influisca la cognizione di reato, si verifica soltanto con la richiesta da parte del pubblico ministero della istruzione formale o del decreto di citazione a giudizio, ovvero con l'instaurazione del rito direttissimo, ovvero, nel caso di reato di Competenza del pretore, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio. (Conf 641/75, mass n 373966; (Conf 2784/72, mass n 360476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)