Sez. L, Sentenza n. 670 del 24/01/1983 (Rv. 425409 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - INIZIO DELL'AZIONE PENALE, EX ART. 3 COD. PROC. PEN. - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - INIZIO DELL'AZIONE PENALE, EX ART. 3 COD. PROC. PEN. - NOZIONE.*
L'inizio dell'Azione penale - che l'art. 3 cod. proc. pen. come condizione per la sospensione necessaria del processo civile - si verifica soltanto con la richiesta del pubblico ministero della istruzione formale o della citazione a giudizio, ovvero con l'instaurazione del giudizio direttissimo, oppure, nel caso di reati di Competenza pretorile, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna. (V 1444/80, mass n 404992; (Conf 6475/79, mass n 403210; (Conf 6396/79, mass n 403129).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)