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Sez. 5, Sentenza n. 13274 del 20/06/2005 (Rv. 596877 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Fondo di previdenza aziendale dell'Isveimer - Liquidazione - Quote corrisposte agli iscritti - Natura giuridica - Prestazioni pensionistiche - Esclusione - Redditi di capitale - Esclusione - Redditi di lavoro dipendente - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettabilità a tassazione separata.
Stato
decisa il 2005-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596877-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, le quote del Fondo di previdenza aziendale dell'Isveimer corrisposte ai dipendenti, agli ex dipendenti ed ai loro superstiti titolari di pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge 19 novembre 1996, n. 588, a seguito della messa in liquidazione del predetto ente, non costituiscono una prestazione di pensione in capitale né una capitalizzazione della pensione (peraltro non consentita dalla legge), né sono assimilabili alle forme pensionistiche complementari previste dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (applicabile soltanto agli iscritti ai fondi in data successiva alla sua entrata in vigore); esse non sono configurabili neppure come redditi di capitale, assimilabili alle prestazioni corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o contratti di capitalizzazione, e soggette quindi in via analogica al trattamento fiscale previsto dall'art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (non ammettendo il sistema tributario applicazioni analogiche), ma, in quanto corrisposte in relazione al rapporto di lavoro ed erogate in epoca successiva al 1° gennaio 1998, sono qualificabili come redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo modificato dall'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successivamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 23 marzo 1998, n. 56, e sono pertanto soggette a tassazione separata, in applicazione degli artt. 16, comma primo, lettera a), e 48 del d.P.R. n. 917 cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/09/1996 num. 497 art. 4 CORTE COST., Legge 19/11/1996 num. 588 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3, Decreto Legisl. 23/03/1998 num. 56 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)