Sez. L, Sentenza n. 3009 del 15/02/2005 (Rv. 579706 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Trattamento previdenziale aziendale previsto dal regolamento INPS - Natura di trattamento previdenziale integrativo e non sostitutivo - Conseguenze - Subordinazione all'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Il trattamento previdenziale aziendale previsto dall'art. 12, comma sesto, del Regolamento del fondo d'integrazione delle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è un trattamento integrativo, diretto ad assicurare nel tempo più elevati livelli di copertura previdenziale, e non sostitutivo, per cui, a norma dell'art. 18, comma ottavo quinquies, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, come modificato dal comma quinto dell'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso a tale prestazione è subordinato alla intervenuta liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio.
Riferimenti normativi: Legge 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 8 n. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)