diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6892 del 11/08/1987 (Rv. 455090 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455090-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In Sede di adeguamento del debito risarcitorio ai valori in atto della moneta, il giudice del merito non è tenuto a fornire una specifica motivazione, qualora fissi la percentuale di rivalutazione in conformità degli indici sul costo della vita e sul livello dei prezzi, elaborati e pubblicati dall'ISTAT, i quali configurano fatti notori. (V 1084/82, mass n 418953; (Conf 5815/85, mass n 443006).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)