Sez. 3, Sentenza n. 1084 del 20/02/1982 (Rv. 418953 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDICI ISTAT - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDICI ISTAT - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Fuori dei casi in cui è obbligatoria, l'applicazione dei cosiddetti "indici ISTAT" nel calcolo della svalutazione monetaria è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice del merito, salvo che la parte alleghi e documenti i suddetti indici, importando questo la necessità di specifica e congrua motivazione nel caso di loro disapplicazione. Conseguentemente, ove tale allegazione non sia stata effettuata, l'applicazione in concreto degli indici di svalutazione da parte del giudice del merito non può essere soggetta al Sindacato di legittimità sotto il profilo dell'inosservanza dei limiti parametrici dei suddetti indici. (Conf 6006/80, mass n 409780; (Conf 320/63, mass n 260412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)