Sez. 3, Sentenza n. 2409 del 19/05/1989 (Rv. 462813 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEL RELATIVO AMMONTARE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI A BASE DELLA PREDETTA DETERMINAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEL RELATIVO AMMONTARE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI A BASE DELLA PREDETTA DETERMINAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il giudice, può determinare la misura della rivalutazione senza necessità che sia data prova della svalutazione monetaria e del suo ammontare e senza bisogno di indicare gli elementi sui quali la Determinazione è fondata, giacché essi costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, con la conseguenza che la sua decisione sul punto, fondandosi sul prudente apprezzamento del dato di fatto costituito dalla perdita di valore della moneta nel periodo considerato, può essere sottoposta a critica solo attraverso la deduzione del vizio di difetto di motivazione su punto decisivo, allegando, cioè, che essa si è discostata, in modo logicamente non giustificabile, dalla diversa reale misura della svalutazione, quale poteva desumersi dalle fonti di rilevazione indicate dalla parte. (V 2351/88, mass n 458129; (V 6892/87, mass n 455090; (V 5063/87, mass n 453661; (V 2985/87, mass n 452080; (V 2216/87, mass n 451451; (V 1824/87, mass n 451186; (V 421/87, mass n 450162; (V 1453/85, mass n 439482).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)