Sez. 2, Sentenza n. 4991 del 08/04/2002 (Rv. 553557 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE - POSSESSO ED AZIONI POSSESSORIE | Azione iniziata dal "de cuius" - Disciplina dell'art. 460 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE - POSSESSO ED AZIONI POSSESSORIE
L'art. 460 cod. civ. dispone che i chiamati all'eredità possono, in quanto tali, esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione degli stessi, obbedendo all'esigenza che, pur nel periodo tra la delazione e l'accettazione, l'eredità non sia lasciata indifesa contro gli spogli e le turbative; conseguentemente, in applicazione di detto principio, possono anche proseguire un giudizio possessorio iniziato dal proprio dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)