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Sez. 2, Sentenza n. 4991 del 08/04/2002 (Rv. 553557 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE - POSSESSO ED AZIONI POSSESSORIE | Azione iniziata dal "de cuius" - Disciplina dell'art. 460 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553557-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE - POSSESSO ED AZIONI POSSESSORIE

L'art. 460 cod. civ. dispone che i chiamati all'eredità possono, in quanto tali, esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione degli stessi, obbedendo all'esigenza che, pur nel periodo tra la delazione e l'accettazione, l'eredità non sia lasciata indifesa contro gli spogli e le turbative; conseguentemente, in applicazione di detto principio, possono anche proseguire un giudizio possessorio iniziato dal proprio dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)