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Sez. 3, Sentenza n. 10033 del 01/08/2000 (Rv. 538981 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Azione giudiziaria - Condizione di proponibilità - Onere della parte - Contenuto - Comunicazione della controparte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dell'intenzione di agire e decorso del termine dalla comunicazione - Sufficienza - Accertamenti circa l'effettiva convocazione delle parti ad opera dell'Ispettorato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538981-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

La condizione di proponibilità della domanda inerente ad un rapporto agrario fissata dall'art.46 della legge 203/82 è integrata dalla richiesta di attivazione della procedura conciliativa da parte dell'interessato e dal decorso del termine entro il quale la stessa deve concludersi, mentre non hanno rilievo eventuali ritardi od omissioni dell'ufficio che deve procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione, sicché una volta che l'interessato abbia provato di avere comunicato all'altra parte e al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la propria intenzione di agire in giudizio, non rileva accertare l'intervenuta convocazione delle parti a cura dell'IPA.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)