Sez. 3, Sentenza n. 1021 del 19/01/2006 (Rv. 587139 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Omessa convocazione nel termine delle parti e dei rappresentanti di categoria ex art. 46 legge n. 203 del 1982 - Diritto di ciascuna parte di introdurre la domanda giudiziale - Sussistenza - Anche in ipotesi di impedimento da parte dell'Ispettorato Agrario dal regolare svolgimento del tentativo di conciliazione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie agrarie, ai sensi dell'art. 46, comma quinto, della legge n. 203 del 1982, nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma della stessa norma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente, e, quindi, l'attore può agire in sede giudiziaria qualora - per qualsiasi motivo - entro il predetto termine l'ispettorato agrario non abbia convocato le parti. Pertanto, detta facoltà sussiste anche nel caso in cui l'ispettorato si opponga (eventualmente in violazione di legge) allo svolgimento del tentativo di conciliazione o, comunque, ne impedisca la regolare effettuazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)