Sez. L, Sentenza n. 1567 del 13/02/1988 (Rv. 457628 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - DOMANDA DEL LAVORATORE DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DELL'UNICITÀ DEL RAPPORTO COME A TEMPO INDETERMINATO - IMPRESCRITTIBILITÀ - DIRITTI CONSEGUENZIALI RADICANTISI SUL PRESUPPOSTO DI TALE RAPPORTO - PRESCRITTIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DELLA RETRODATAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO - PRESCRIZIONE DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - DOMANDA DEL LAVORATORE DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DELL'UNICITÀ DEL RAPPORTO COME A TEMPO INDETERMINATO - IMPRESCRITTIBILITÀ - DIRITTI CONSEGUENZIALI RADICANTISI SUL PRESUPPOSTO DI TALE RAPPORTO - PRESCRITTIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DELLA RETRODATAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO - PRESCRIZIONE DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nell'ipotesi di una serie di contratti a tempo determinato, la domanda del lavoratore subordinato, diretta all'accertamento dell'unicità del rapporto di lavoro come a tempo indeterminato fin dalla data della sua prima assunzione in ragione della conversione ex lege prevista dall'art. 2 della legge n. 230 del 1962 - conversione che prescinde dall'accertamento dell'intento fraudolento del datore di lavoro nel caso in cui risulti l'Invalidità del primo contratto a termine - ha ad oggetto l'accertamento dell'Invalidità dei termini apposti ai singoli contratti da unificare e quindi si caratterizza come una tipica Azione di nullità imprescrittibile, restando soggetti a prescrizione solo gli eventuali diritti conseguenziali che si radicano sul presupposto del rapporto a tempo indeterminato risultante (ex tunc) dalla conversione legale. Nè, con riguardo al riconoscimento della retrodatazione dell'anzianità di servizio, questa è soggetta a prescrizione, atteso che la stessa non rappresenta uno status (od un elemento costitutivo di uno status), né un distinto bene della vita, oggetto di autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che, in quanto fatto giuridico, integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti, con la conseguenza che non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su di essa si fondano, ed in tali limiti può essere oggetto di accertamento giudiziale. (V 1509/87, mass n 450952; (V 4812/86, mass n 447512).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)