Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14309 del 09/08/2012 (Rv. 623580 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Concorso tra pensione e retribuzione - Indennità integrativa speciale sulla pensione - Indennità analoga sulla retribuzione - Cumulo - Ammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 17 della legge n. 843 del 1978, nella parte in cui vietavano il cumulo dell'indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico con il concorrente trattamento retributivo da lavoro dipendente che prevedesse altra indennità identica o analoga, senza fissare un limite di reddito, non vi è più alcuna norma nell'ordinamento giuridico che precluda la corresponsione di una doppia indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, non potendo il divieto di cumulo, ormai caducato, rivivere in mancanza di un intervento legislativo "ad hoc", secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale mediante l'individuazione in via interpretativa di un limite reddituale.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)