diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17274 del 12/08/2011 (Rv. 619210 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sentenza di primo grado appellata dalla parte soccombente e da altri cittadini elettori - Integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di appello - Onere di ciascuna parte appellante - Mancato assolvimento - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619210-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza degli amministratori e dei consiglieri degli enti locali, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado (nella specie, dichiarativa della incompatibilità alla carica di sindaco con conseguente decadenza) sia stata appellata con distinti atti di impugnazione sia dalla parte soccombente sia da altri cittadini elettori rimasti estranei al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960, e il giudice di appello, riunite le impugnazioni, abbia ordinato, ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ufficio del P.M. presso il giudice "a quo", al fine di consentirgli l'eventuale proposizione dell'appello incidentale contro la stessa sentenza, ciascuna delle parti appellanti, in forza dei principi di autonomia delle singole impugnazioni e del connesso interesse ad impugnare sottostante a ciascuna di esse, è soggetta all'onere di provvedere a detta integrazione mediante la notificazione del proprio atto di impugnazione entro il termine stabilito; ne consegue che, ove a tale integrazione abbiano ritualmente e tempestivamente provveduto non tutti gli appellanti ma soltanto alcuni di essi, occorre distinguere tra quelli che hanno assolto detto onere, rispetto ai quali l'impugnazione dagli stessi proposta è ammissibile, e quelli che per contro non l'hanno assolto, rispetto ai quali l'impugnazione dagli stessi proposta è inammissibile, ai sensi dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva erroneamente ritenuto, da un lato, che l'onere di provvedere alla ordinata integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. gravava soltanto sulla "parte più diligente" e doveva essere da questa assolto mediante la notificazione di tutti i ricorsi in appello, anziché su ciascuno degli appellanti mediante la notificazione del proprio ricorso in appello e, dall'altro, che, in difetto, si determinava l'estinzione dell'intero processo, anziché l'inammissibilità delle sole impugnazioni i proponenti delle quali non avevano assolto detto onere).

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)