Sez. 1, Sentenza n. 9065 del 07/07/2000 (Rv. 538306 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Elezioni amministrative comunali - Azione popolare ex art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 - Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Ricorso per revocazione e per correzione di errore materiale ex art. 391 bis cod.proc.civ. - Legittimazione attiva - Condizioni.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE
Anche in relazione all' azione popolare in materia di eleggibilità e decadenza relative alle elezioni comunali, prevista dall'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1982 n. 570, la legittimazione ad impugnare per Cassazione le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello nonché la legittimazione ad impugnare per revocazione le sentenze della Corte di Cassazione o a richiederne la correzione degli errori materiali spetta soltanto a coloro che sono stati parti nel giudizio che ha condotto alla sentenza impugnata e non anche ai cittadini elettori, rimasti estranei al processo. Un'eccezione in tal senso, infatti, è prevista esclusivamente per il giudizio di appello dal secondo comma del medesimo art. 82.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 400
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)