Sez. 1, Sentenza n. 3105 del 22/03/1991 (Rv. 471399 - 01)
Tributi erariali indiretti (anteriori riforma del 1972) - Imposta sull'entrata (I.G.E.) - Contenzioso - Azione davanti all'autorità giudiziaria - In genere | Azione giudiziaria contro il decreto del Ministro delle Finanze (decidente in via gerarchica sul ricorso avverso l'ordinanza dell'Intendente di Finanza) - Termine di gg. 60 - Individuazione del "dies a quo" - Riferimento alla data di notificazione del decreto - Necessità.
Tributi erariali indiretti (anteriori riforma del 1972) - Imposta sull'entrata (I.G.E.) - Contenzioso - Azione davanti all'autorità giudiziaria - In genere
In materia di I.G.E., per l'individuazione del "dies a quo" del termine di sessanta giorni, entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria in sede civile avverso il decreto del Ministro per le finanze, che decide in via gerarchica sul ricorso contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza, deve aversi riguardo, a norma dell'art. 52 del D.L. 9 gennaio 1940 n. 2, alla data di notificazione del decreto stesso, restando, invece, inoperante, ai fini della preclusione di detta azione, il disposto dell'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, sulla formazione del silenzio - rigetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)