Sez. 1, Sentenza n. 7207 del 23/07/1998 (Rv. 517420 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Ricorso al Ministro delle Finanze ex art. 56 legge n. 4/1929 - Effetto interruttivo della prescrizione - Ammissibilità - Istituto del silenzio - rigetto - Inapplicabilità - Decorrenza della prescrizione dopo novanta giorni dalla presentazione del ricorso - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE
In materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, commesse nel periodo successivo all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 825 del 1971 per la riforma tributaria, dopo la notifica al trasgressore dell'ordinanza dell'Intendente di Finanza che determina l'ammontare della pena pecuniaria (notifica che ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.), inizia a decorrere - ai sensi dell'art. 17 della legge n. 4 del 1929 - un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che è interrotto dalla presentazione del ricorso al Ministero delle Finanze previsto dall'art. 56 della citata legge n. 4 del 1929, prescrizione che dopo tale interruzione deve ritenersi sospesa fino alla decisione del Ministro, senza che possa ritenersi applicabile l'istituto del silenzio - rigetto previsto dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e, quindi, che il termine di prescrizione inizi nuovamente a decorrere dopo il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso al Ministro delle Finanze.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 57 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 58 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)