Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 2 luglio 1969, causa 20/68
Epigrafe
Nella causa 20-68
GIULIO PASETTI-BOMBARDELLA, residente in Venezia, con l'avv. Feliciano Benvenuti, del Foro di Venezia, e con domicilio eletto . Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, rue Philippe-II, 34 b,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, avv. Armando Toledano-Laredo, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Émile Reuter, boulevard Royal 4,
convenuta,
e
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consigliere giuridico, dott. Raffaello Fornasier,
interveniente,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 21 maggio 1968, divenuta esecutiva il 20 giugno 1968, nella parte in cui si nega al ricorrente la liquidazione in base all'articolo 42 dello statuto del personale CECA del 1956, dei diritti pecuniari conseguenti alla cessazione dal servizio a norma del regolamento 259/68.
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione (relatore), A. M. Donner e R. Monaco, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il pro-cedimento
paragrafo 1
Il ricorrente veniva assunto dall' Alta Autorità della CECA nel 1956 e veniva nominato in ruolo al grado A/3 il 1o luglio 1956, all'entrata in vigore dello statuto del personale della CECA.
paragrafo 2
In aggiunta alla disciplina generale del collocamento in disponibilità di cui all'articolo 34 dello statuto, l'articolo 42 del medesimo statuiva che i dipendenti di grado A 1, A 2 e A 3 potevano venire «dispensati dal servizio nell'interesse del servizio»; in questo caso venivano loro corrisposte un'indennità e una pensione, stabilite dallo stesso articolo e più vantaggiose di quelle previste per il collocamento in disponibilità.
paragrafo 3
Un nuovo statuto, entrato in vigore il 1o gennaio 1962, ha modificato all'articolo 50 la disciplina precedente, nel senso che solo i dipendenti di grado A 1 e A 2 possono venire dispensati dall'impiego — ad esclusione dei dipendenti di grado A 3 — e che le conseguenze pecuniarie della dispensa sono ormai simili a quelle del collocamento in disponibilità. Tuttavia, in forza dell'articolo 99, 2o comma, del nuovo statuto, i dipendenti di grado A 1 e A 2 nominati in ruolo anteriormente al 1o gennaio 1962, in caso di dispensa dall'impiego conservano i vantaggi del regime più favorevole di cui al vecchio articolo 42.
paragrafo 4
Nell'ambito della fusione degli esecutivi e della razionalizzazione che vi è connessa, il regolamento del Consiglio n. 259/68 del 29 febbraio 1968, agli articoli 4-8, autorizza la Commissione, per un periodo limitato al 30 giugno 1968 a disporre, d'ufficio o a richiesta dei dipendenti, la dispensa dal servizio e prevede per tale ipotesi un'indennità e una pensione le cui modalità, ispirate al regime di collocamento in disponibilità dello statuto del 1962, sono in generale più favorevoli ma implicano, a norma dell'articolo 7, determinate scelte, per il caso in cui il regime dello statuto fosse cionondimeno più vantaggioso.
paragrafo 5
Il 14 marzo 1968 il ricorrente, in forza dell'articolo 4, n. 3, del regolamento 259/68, domandava la «cessazione definitiva dal servizio», che gli veniva accordata con decisione 21 maggio 1968, confermata con decisione 20 giugno 1968. Con lettera 21 giugno 1968 il ricorrente veniva invitato a far sapere se intendeva effettuare la scelta di cui all'articolo 7 del regolamento 259/68. Secondo la convenuta, nel caso del ricorrente, dipendente di ruolo di grado A 3 al 1o gennaio 1962, vi era la possibilità di scegliere soltanto tra l'articolo 34 dello statuto del 1956, integrato dall'articolo 50 del regolamento generale, e l'articolo 5 del regolamento 259/68.
paragrafo 6
Nel ricorso del 30 agosto 1968 il ricorrente, ritenendo di aver diritto all'applicazione dell'articolo 42 dello statuto del 1956, ha chiesto l'annullamento delle decisioni 21 maggio e 20 giugno 1968, nella parte in cui esse gl'impediscono di avvalersi di detto diritto, e concluso che nella fattispecie venga disapplicato l'articolo 7 del regolamento 259/68.
paragrafo 7
Il Consiglio, con atto dell'8 gennaio 1969, ha chiesto d'intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della convenuta.
paragrafo 8
Con ordinanza 29 gennaio 1969, la Prima Sezione della Corte ha ammesso l'intervento.
paragrafo 9
Le memorie delle parti e dell'interveniente sono state depositate nei termini prescritti e il procedimento scritto si è svolto ritualmente.
paragrafo 10
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 11
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 10 giugno 1969.
paragrafo 12
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 giugno 1969.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti e dell'intervenniente
paragrafo 1
A — Il ricorrente conclude che piaccia alla Corte :
Previa disapplicazione dell articolo 7 del regolamento 259/68 per i vizi sopra denunciati, annullare parzialmente la decisione emergente dalle deliberazioni in premessa descritte, in quanto nega al ricorrente, titolare ante 1962 del grado A 3, il diritto quesito di optare per il trattamento previsto dall'articolo 42 dello statuto del 1956 e ciò, in particolare, in difformità del trattamento previsto per i titolari ante 1962 dei gradi A 1 e A 2.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
paragrafo 2
B — La convenuta conclude che la Corte voglia :
dichiarare il ricorso irricevibile;
comunque respingerlo perché infondato;
porre le spese a carico del ricorrente alle condizioni previste dall'articolo 70 del regolamento di procedura.
paragrafo 3
C — L'interveniente conclude che la Corte voglia :
rigettare come infondata la domanda del ricorrente di dichiarare inapplicabili le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento 259/68.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta sostiene che il ricorso è irricevibile perché il provvedimento impugnato non arreca pregiudizio al ricorrente. Posto che la dispensa dal servizio è stata chiesta dallo stesso interessato e la domanda è stata formulata senza riserve, questa tende ad ottenere l'applicazione integrale del regime di cui agli articoli 4-8 del regolamento 259/68, ivi comprese le disposizioni finanziarie. Se avesse voluto avanzare delle riserve circa le disposizioni finanziarie, il ricorrente avrebbe potuto farlo, ma in realtà non l'ha fatto. La convenuta assume ancora che il ricorso è irricevibile in quanto il regime applicato al ricorrente non è quello della dispensa dall'impiego, ma un regime diverso e speciale, istituito dal regolamento 259/68 per far fronte a circostanze temporanee ed eccezionali. Essa ne deduce che il ricorrente non aveva diritto ai vantaggi previsti dall'articolo 42 dello statuto del 1956 per il caso della «dispensa dal servizio». La convenuta ammette tuttavia che il ricorso è irricevibile per questo motivo solo se la differenza fra di due regimi è perfettamente evidente.
paragrafo 2
il ricorrente ribatte che, firmando la domanda di dispensa dal servizio, egli non ha voluto il danno finanziario derivante da un regime illegale e ch'egli non ha mai rinunziato al diritto d'impugnazione, acquiescendo al provvedimento impugnato. A suo avviso, non si può parlare di rinunzia all'azione giacché la domanda di dispensa doveva essere redatta su un modulo predisposto dalla convenuta, sul quale sarebbe stato impossibile aggiungere delle riserve. Infine, poiché il provvedimento di dispensa non era ancora stato adottato quando egli firmò il modulo, l'amministrazione non poteva premunirsi contro un ricorso invitando l'interessato ad accettare in anticipo un provvedimento futuro.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene poi che l'argomento tratto dalla differenza tra il regime di dispensa dal servizio contemplato dal regolamento 259/68 e quello della dispensa dall'impiego, è un argomento che riguarda il merito della controversia. Egli rileva comunque che i due regimi hanno in comune gli effetti, lo scopo e i criteri di proporzionalità dell'indennità, e presentano solo delle differenze marginali, relative alla durata dei vari periodi d'indennizzo.
paragrafo 4
L'interveniente sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto il ricorrente non ha alcun interesse a chiedere la disapplicazione dell'articolo 7. A suo parere, egli perderebbe in questo caso il vantaggio delle disposizioni relative al collocamento in disponibilità vigenti prima del 1962, senza tuttavia poter fruire — come vorrebbe — delle disposizioni relative alla «dispensa dal servizio» dello statuto del 1956.
paragrafo 5
Il ricorrente ribatte ch'egli non chiede alla Corte di applicare nei suoi confronti determinate disposizioni riguardanti i dipendenti di grado A 1 e A 2, ma solo di annullare le decisioni impugnate. L'Amministrazione dovrebbe poi dare esecuzione alla sentenza e riconoscere i diritti quesiti del ricorrente, concedendogli determinati vantaggi previsti d'all'articolo 42 dello statuto del 1956, oppure vensandogli un'indennità corrispondente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1 — Violazione dei diritti quesiti in forza dell'articolo 42 dello statuto del 1956
paragrafo 1
a) Il ricorrente allega che il provvedimento impugnato si fonda sull'articolo 7 del regolamento 259/68 per impedirgli di scegliere il regime pecuniario contemplato dall'articolo 42 dello statuto del 1956 per l'ipotesi di «dispensa dal servizio». Detto articolo 7, infatti, riserva la facoltà di scelta ai soli dipendenti di grado A 1 o A 2 entrati in ruolo prima del 1o gennaio 1962.
A suo giudizio l'articolo 7 è illegittimo perché i dipendenti di grado A 3 nominati in ruolo, come il ricorrente, anteriormente al 1o gennaio 1962, hanno il diritto quesito di ottenere, come i dipendenti di grado A 1 e A 2, il trattamento pecuniario previsto dall'articolo 42 dello statuto del 1956 per il caso di «dispensa dal servizio». Qualunque sia la teoria invocata per giustificare i diritti quesiti, è assodato che il legislatore comunitario ha ammesso tali diritti nella misura in cui li ha rispettati nei confronti di determinati dipendenti. La convenuta e l'interveniente assumono a torto che il diritto riconosciuto ai dipendenti A 1 e A 2, entrati in ruolo prima del 1962, costituisce il riconoscimento di una semplice aspettativa e non di un diritto quesito. Il Consiglio e la Commissione giustificano con considerazioni d'opportunità la conservazione dei diritti quesiti, il che significa disconoscere il tipico riconoscimento dell'intangibilità dei diritti derivanti dalla disciplina del 1956, riconoscimento contenuto nel regolamento.
Se quindi sarebbe stato illogico che lo statuto del 1962 conservasse a favore dei dipendenti A 3 le conseguenze pecuniarie della dispensa dall'impiego (poiché l'amministrazione non aveva più la facoltà di adottare un simile provvedimento nei loro confronti), il regolamento 259/68, ripristinando la facoltà di adottare nei confronti dei dipendenti A 3 un provvedimento identico alla dispensa dall'impiego, benché denominato «cessazione dal servizio», avrebbe dovuto ripristinare anche l'applicazione dell'articolo 42 dello statuto del 1956 ai dipendenti A 3 entrati in ruolo prima del 1962, i quali avevano un diritto quesito a fuire del regime stabilito da detto articolo.
La convenuta ribatte che, anche se si dovesse ammettere che il provvedimento impugnato costituisce una dispensa dall'impiego, il ricorrente non potrebbe invocare alcun diritto quesito per i seguenti motivi :
i) Vi è diritto quesito alla conservazione dei vantaggi elencati nell'articolo 42 dello statuto del 1956 se tutti i presupposti per l'acquisto del diritto si sono verificati finché vigeva questa disciplina. Il diritto alle prestazioni pecuniarie, che ha il suo fondamento nella cessazione del rapporto, diventa effettivo solo dopo avvenuta la cessazione. Ne consegue che il dipendente non può chiedere che, al momento della cessazione, l'importo delle prestazioni spettantigli venga calcolato in base alla disciplina del 1956, che non è più in vigore.
li) Anche ammettendo la sussistenza di un diritto quesito, si deve ancora stabilire se diritti di tal fatta siano opponibili al legislatore. La convenuta propende per la negativa, invocando dottrina e giurisprudenza degli Stati membri. Se, per pura ipotesi, vi è stata lesione dei diritti quesiti, questa è la conseguenza delle modifiche apportate allo statuto del 1956 dalle autorità comunitarie le quali — in forza del trattato CECA e del trattato di fusione — godevano, per quanto riguarda lo statuto del personale, di facoltà comparabili a quelle conferite al legislatore in tutti gli Stati membri, nei riguardi dei pubblici impiegati nazionali.
Secondo la convenuta, il ricorrente s'inganna supponendo di poter individuare, nella facoltà concessa ai dipendenti di grado A 1 e A 2 di scegliere il sistema di calcolo di cui all'articolo 42 dello statuto del 1956, il riconoscimento di un diritto quesito. Nel caso specifico, l'autorità che ha il potere regolamentare si è limitata, per motivi di buona gestione amministrativa, a conservare a favore dei dipendenti A 1 e A 2 entrati in ruolo prima del 1o gennaio 1962 — come d'altronde è stato fatto nei confronti di tutte le altre categorie di dipendenti — la possibilità di fruire del regime d'indennità e di pensione loro spettanti prima dell'entrata in vigore del regolamento 259/68, qualora detto regime anteriore fosse stato loro più favorevole di quello introdotto dal regolamento stesso.
Secondo l'interveniente, il ricorrente non può invocare un diritto quesito in forza dell'articolo 42 dello statuto del 1956. Risulta dalla dottrina e dalla giurisprudenza degli Stati membri che il diritto può venire considerato quesito solo se sussistono tutti gli elementi dai quali il diritto scaturisce e se questi sono venuti in essere quando la precedente disciplina era in vigore. Questi presupposti non sussistono però nel nostro caso, poiché lo statuto è stato abrogato nel 1962.
Emanando l'articolo 7 del regolamento 259/68, il legislatore comunitario, in forza del proprio potere discrezionale, ha tenuto conto delle aspirazioni legittime dei dipendenti in questo campo e, ogni qualvolta lo ha ritenuto opportuno, ha avuto riguardo anche alle semplici aspettative. Il Consiglio ha ritenuto giusto riservare i vantaggi dell'articolo 42 dello statuto del 1956 ai soli dipendenti A 1 e A 2, rifiutandoli ai dipendenti A 3, che con lo statuto del 1962 godevano di una maggiore stabilità d'impiego.
paragrafo 2
b) Il ricorrente, ritenendo di avere un diritto quesito al regime dell'articolo 42 dello statuto del 1956, in caso di dispensa dall'impiego, è del parere che il provvedimento adottato nei suoi confronti in forza dell'articolo 4 del regolamento 259/68 è parificabile sotto ogni aspetto ad una «dispensa dal servizio» a norma dell'articolo 42 dello statuto del 1956. I due provvedimenti avrebbero i seguenti elementi comuni :
gli effetti, poiché entrambi pongono immediatamente termine al rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto è immediata nel caso del regolamento 259/68, il quale distingue nettamente tra il collocamento in disponibilità e la cessazione dal servizio, contemplata dall'articolo 4;
lo scopo: entrambi ì provvedimenti sono adottati nell'interesse del ser vizio :
i criteri di proporzionalità dell'indennità.
Inoltre il richiamo all'articolo 47, contenuto nell'articolo 4, n. 1, del regolamento 259/68, indicherebbe che tale regolamento introduce per tutti i dipendenti, a seguito della fusione, il regime della dispensa dall'impiego. Infine la possibilità, concessa dall'articolo 7, n. 2, del regolamento 259/68 ai dipendenti A 1 e A 2, d'invocare lo statuto del 1956 nel caso in cui sia stato adottato nei loro confronti un provvedimento di «cessazione», dimostrerebbe che la «cessazione» non è un provvedimento radicalmente diverso dalla dispensa.
La convenuta ribatte che il regime dell'articolo 4 del regolamento 259/68 è un regime nuovo, diverso da quello della dispensa dall'impiego. Le differenze sono le seguenti :
Quanto agli effetti, la fine del rapporto di lavoro è la conseguenza necessaria, immediata e indipendente dalla volontà dell'interessato della dispensa dall'impiego, mentre nel regime del regolamento 259/68 la fine del rapporto dipende, per lo meno nel caso dei dipendenti di grado A 3 e di grado inferiore, dalla volontà dell'interessato, che può presentare dimissioni volontarie ed anche e soprattutto può scegliere tra la cessazione dal servizio e il collocamento in disponibilità (art. 4, n. 2, 2o comma). Inoltre, nel regime del regolamento 259/68, la fine del rapporto di lavoro è solo eventuale, data la possibilità di essere reintegrati in caso di opzione per il collocamento in disponibilità e la possibilità di essere assegnati ad un posto della carriera immediatamente inferiore (art. 8). Infine, il termine del rapporto d'impiego nel regime del regolamento 259/68 non è immediato se l'interessato ha optato per il collocamento in disponibilità.
Quanto allo scopo, la convenuta rileva che l'interesse del servizio caratterizza non solo i provvedimenti adottati nell'ambito dei regimi summenzionati, ma qualsiasi altro atto amministrativo.
La convenuta sostiene che l'analogia tra i criteri d'indennizzo nei due regimi non può prevalere sulle distinzioni sopra indicate. A questo proposito, già negli statuti del 1956 e del 1962, due regimi così diversi come quello della disponibilità e quello della dispensa dall'impiego prevedono tuttavia un sistema di calcolo dell'indennità perfettamente identico.
Secondo la convenuta, il regime introdotto dal regolamento 259/68 è più simile al regime del collocamento in disponibilità che non a quello della dispensa dall'impiego.
Questo nuovo regime conserva intatti tutti gli elementi che differenziano il collocamento in disponibilità dalla dispensa dall'impiego, cioè la necessità di un previo provvedimento di riduzione dell'organico, l'intervento della Commissione paritetica, l'obbligo per l'amministrazione di attenersi a determinati criteri di valutazione, le possibilità di reintegrazione, aggiungendo solo al regime del collocamento in disponibilità taluni elementi più favorevoli al dipendente, cioè la facoltà di scegliere tra il collocamento in disponibilità e la cessazione, la possibilità di evitare l'uno e l'altra accettando un posto nella carriera immediatamente inferiore e la concessione d'indennità superiori. L'interveniente assume che il regolamento 259/68 conserva i vecchi regimi di cessazione dal servizio e di disponibilità, però li sostituisce per qualche tempo e solo per i dipendenti della Commissione, con una cessazione definitiva avente caratteristiche proprie.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2 — Disparità di trattamento, che viola il principio dell'imparzialità dell'amministrazione
paragrafo 1
Il ricorrente assume che l'articolo 7 del regolamento 259/68, sul quale si fonda il provvedimento impugnato, è altresì illegittimo perché effettua una discri minazione tra i vari dipendenti nominati in ruolo anteriormente al 1o gennaio 1962, specie consentendo agli A 1 e A 2 di optare per il regime dell'articolo 42 dello statuto del 1956, e negando lo stesso diritto agli A 3, che in un primo tempo erano tuttavia disciplinati dall'articolo 42.
paragrafo 2
L'obbligo d'imparzialità, non solo dell'amministrazione ma anche del legislatore, non può venir trasgredito dagli ordinamenti giuridici moderni, quali le Comunità europee, per le quali il divieto di discriminazione costituisce un principio fondamentale. Non ha senso addossare al legislatore la responsabilità della discriminazione commessa dall'amministrazione, poiché non è contestata solo la legittimità dell'atto singolo, ma anche quella dell'atto precedente d'indole normativa.
paragrafo 3
La convenuta osserva anzitutto che la disparità di trattamento di cui trattasi non è imputabile all'amministrazione, ma deriva dal nuovo regolamento, adottato dall'autorità comunitaria in forza di poteri analoghi a quelli propri del legislatore negli Stati membri. È dubbio che il problema dell'imparzialità sorga negli stessi termini nella fase legislativa e nella fase esecutiva delle norme di diritto.
paragrafo 4
L'aver concesso ai soli dipendenti A 1 e A 2 entrati in ruolo prima del 1962 la facoltà di valersi dell'articolo 42 dello statuto del 1956, si giustifica col fatto che, se tale facoltà non fosse stata concessa, solo gli A 1 e A 2 — e non gli A 3 — entrati in ruolo prima del 1962, in forza dello statuto del 1962 sarebbero stati assoggettati ad un regime meno favorevole di quello di cui fruivano in precedenza a norma dello statuto del 1956, ed avrebbero continuato ad essere assoggettati a questo regime meno favorevole col regolamento 259/68.
paragrafo 5
secondo l'interveniente, il Consiglio ha elaborato l'articolo 7 del regolamento 259/68 tenendo conto, non già di presunti diritti quesiti, ma di determinate aspettative. il modo in cui ne è stato tenuto conto rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore. La disparità di trattamento corrisponde ad un regime diverso introdotto dallo statuto del 1962 e si giustifica con la differenza di trattamento di cui godono i dipendenti per quanto riguarda le garanzie offerte dal regolamento 259/68. Tali garanzie erano reali e il ricorrente se n'è avvalso.
paragrafo 6
Il ricorrente replica che l'amministrazione, ove decida di tener conto delle aspettative — pur non avendone l'obbligo — deve rispettarle nei confronti di tutti. Se teoricamente è reperibile qualche differenza tra le garanzie offerte ai dipendenti dei vari gradi — il che spiegherebbe agli occhi del Consiglio la differenziazione tra i dipendenti A 1 e A 2 e gli altri — i dipendenti che hanno dato le dimissioni volontarie in applicazione del regolamento 259/68 non hanno fruito di tali garanzie. Le dimissioni volontarie sono infatti incompatibili tanto con le garanzie di cui all'articolo 4, n. 2, del regolamento quanto con la scelta consentita tra collocamento in disponibilità e cessazione dal servizio. Ciò si desume chiaramente dal tenore dell'articolo 4, n. 3, di detto regolamento, il quale non contempla alcuna notifica al «volontario» della scadenza dei termini per la scelta, il che presuppone ch'egli non vi ha diritto.
paragrafo 7
È dunque dimostrato che almeno i «volontari» di grado A 3 avevano un'aspettativa identica a quella dei dipendenti A 1 e A 2. Alla parità di situazione avrebbe dovuto corrispondere la parità di trattamento.
paragrafo 8
Il ricorrente conclude in generale che le decisioni impugnate vanno annullate perché automaticamente viziate dalla stessa illegittimità che inficia l'articolo 7 del regolamento 259/68, contro il quale, nei mezzi che precedono, è stata sollevata l'eccezione d'illegittimità.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, allegando che il provvedi-ménto impugnato non può pregiudicare il ricorrente, avendo questi spontaneamente chiesto la cessazione definitiva dal servizio e l'applicazione nei suoi confronti del regime che ne costituisce il corollario. La domanda gli precluderebbe ogni facoltà d'impugnare la decisione litigiosa.
punto 2
Il provvedimento litigioso, se contiene un vizio che lo rende illegittimo, dev'essere impugnabile, anche se è stato adottato a richiesta dell'interessato. L'eccezione non può quindi venire accolta.
punto 3
La convenuta sostiene ancora che il ricorso è irricevibile perché la cessazione definitiva dal servizio è «palesemente» diversa dalla dispensa dall'impiego, il che impedisce al ricorrente d'invocare l'articolo 42 dello statuto del 1956 onde determinare i diritti che gli derivano da un provvedimento di cessazione adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento 259/68.
punto 4
Questo argomento, tratto dal raffronto tra i due regimi, rientra nel merito della controversia.
punto 5
Secondo l'interveniente, infine, il ricorso è irricevibile perché il ricorrente non ha alcun interesse a far dichiarare inapplicabile l'articolo 7 del regolamento 259/68, posto che egli perderebbe in tal caso i vantaggi del collocamento in disponibilità senza poter tuttavia fruire dei vantaggi della dispensa dall'impiego.
punto 6
Se l'articolo 7, n. 2, del regolamento 259/68 fosse dichiarato illegittimo ed inopponibile al ricorrente, l'esecuzione della sentenza implicherebbe l'obbligo per l'amministrazione di adottare una nuova decisione che tenesse conto dei diritti lesi dalla norma illegittima. Il ricorrente ha quindi interesse ad agire.
punto 7
Risulta da tutto quanto precede che il ricorso è ricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 8
Il ricorrente assume che l'articolo 7 del regolamento 259/68, sul quale si fonda il provvedimento impugnato, è illegittimo perché viola il diritto dei dipendenti A 3 entrati in ruolo prima del 1o gennaio 1962, di chiedere, in caso di cessazione dal servizio, che le loro spettanze siano liquidate a norma dell'articolo 42 dello statuto del 1956.
punto 9
A suo avviso, il provvedimento di cessazione dal servizio adottato nei suoi confronti costituisce in realtà una dispensa dall'impiego ai sensi degli articoli 42 dello statuto del 1956 e 50 dello statuto del 1962. Egli ne deduce che i dipendenti A 3 sono stati nuovamente assoggettati al regime di dispensa dall'impiego al quale erano stati sottratti nel 1962 e che quindi, per quelli fra loro che sono entrati in ruolo prima del 1o gennaio 1962, il diritto di chiedere che le loro spettanze siano in tale ipotesi liquidate a norma dell'articolo 42 dello statuto del 1956, è risorto e va applicato a loro favore.
punto 10
Questo modo di vedere — anche volendo ritenerlo esatto — presuppone comunque che la cessazione dal servizio, disciplinata dagli articoli 4 e seguenti del regolamento 259/68, costituisca una dispensa dall'impiego o quanto meno sia a questa assimilabile.
punto 11
Non è questo il caso nostro. Anzitutto il nuovo regime è temporaneo e, a norma dell'articolo 4, n. 5, di detto regolamento, esclude che la Commissione, finché esso rimane in vigore, possa adottare decisioni di collocamento in disponibilità o di dispensa dall'impiego alle condizioni stabilite dallo statuto. In secondo luogo, la cessazione definitiva dal servizio riguarda i dipendenti di ogni grado, benché siano diversi i presupposti per la sua adozione.
punto 12
La cessazione dal servizio, benché per i dipendenti di grado A 1 e A 2 possa sulle prime apparire analoga alla dispensa dall'impiego, se ne differenzia tuttavia in quanto può essere imposta solo in caso di riduzione dell'organico. Per gli altri dipendenti e specie per quelli di grado A 3, il regime istituito dal regolamento 259/68 differisce inoltre dalla dispensa dall'impiego a causa della concessione di garanzie quali l'intervento della Commissione paritetica e la determinazione dei criteri di valutazione per la scelta dei dipendenti cui il provvedimento va applicato.
punto 13
I dipendenti di grado A 3 e di grado inferiore soggetti a detto provvedimento, possono inoltre chiedere di essere collocati in disponibilità, il che non esclude un eventuale ritorno in servizio. Infine, i dipendenti sono autorizzati a chiedere l'applicazione di un provvedimento di cessazione dal servizio, come appunto ha fatto il ricorrente.
punto 14
Da quanto precede risulta che il regolamento 259/68 ha istituito un regime di cessazione dal servizio non assimilabile ad alcuno dei modi previsti dallo statuto e che si spiega con la necessità di far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. Per questo solo fatto il ricorrente non può richiamarsi a tali altri modi di porre termine al rapporto di lavoro per desumerne dei diritti a suo favore.
punto 15
In subordine, il ricorrente assume che, anche se non viola dei diritti quesiti, l'articolo 7 del regolamento 259/68 è comunque illegittimo in quanto opera una discriminazione tra i vari dipendenti entrati in ruolo prima del 1o gennaio 1962, specie consentendo agli A 1 e A 2 di optare per il regime finanziario di cui all'articolo 42 dello statuto del 1956, pur negando la stessa possibilità agli A 3 che in un primo tempo erano ricompresi in detto articolo 42.
punto 16
Il regime finanziario conseguente alla cessazione dal servizio è disciplinato dall'articolo 5 del regolamento 259/68; l'articolo 7 del medesimo regolamento lo mitiga, consentendo ai dipendenti di ogni categoria entrati in ruolo prima del 1o gennaio 1962, e che sono colpiti da detto provvedimento, di scegliere il regime dell'indennità e della pensione previsto dallo statuto del 1962 per il caso di cessazione dal servizio, qualora tale regime apparisse loro più vantaggioso di quello dell'articolo 5.
punto 17
Lungi dall'essere discriminatoria, tale opzione garantisce indistintamente a tutti i detti dipendenti la stessa scelta tra l'indennità che loro spetterebbe in forza del regolamento 259/68 e quella cui avrebbero diritto se al rapporto di lavoro venisse posto termine conformemente allo statuto del 1962. Essa la concede in ispecie ai dipendenti CECA di grado A 1 e A 2 entrati in ruolo prima del 1962, i quali in forza dell'articolo 99 dello statuto del 1962 avevano il diritto a chiedere l'applicazione del regime di cui all'articolo 42 dello statuto del 1956, in caso di dispensa dall'impiego. L'opzione è pure concessa ai dipendenti CECA di grado A 3 e di grado inferiore, entrati in ruolo prima del 1962, i quali in forza dell'articolo 99 dello statuto del 1962 avevano il diritto di chiedere l'applicazione del regime di cui all'articolo 34, in caso di collocamento in disponibilità.
punto 18
Tuttavia questi ultimi non avrebbero potuto sperare di avere un diritto identico a quello attribuito ai dipendenti di grado A 1 e A 2, giacché lo statuto del 1962 non contemplava più nei loro confronti né la dispensa dall'impiego, né il regime finanziario che vi era connesso. Riservando un trattamento diverso a situazioni non comparabili, il regolamento non opera alcuna discriminazione. Al contrario, il regolamento, se avesse concesso ai dipendenti A 3 il diritto reclamato dal ricorrente, avrebbe operato una discriminazione nei confronti dei dipendenti A 1 e A 2 i quali, a parità di trattamento economico, avrebbero avuto minori garanzie, e così pure nei confronti degli altri dipendenti di grado inferiore all'A 3, in servizio prima del 1962, i quali, a parità di garanzie, avrebbero avuto un regime economico meno favorevole.
punto 19
Da tutto quanto precede risulta che il Consiglio non ha operato discriminazioni, ma ha soltanto tenuto conto dei diversi stati giuridici delle varie categorie di dipendenti. Il mezzo è quindi infondato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 20
Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.
punto 21
Tuttavia, a norma dell'articolo 70 di detto regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE (Prima Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1. Il ricorso è respinto.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 2 luglio 1969.
Mertens de Wilmars
Donner
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 2 luglio 1969.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
Mertens de Wilmars