Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 marzo 1975, causa 28/74
Epigrafe
Nella causa 28-74,
FABRIZIO GILLET, già direttore generale presso la Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati Giacomo Antonelli e Filippo Satta, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Lambert Dupong, 14/A, rue des Bains,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Giorgio Pincherle, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico, sig. P. Lamoureux, 4, boulevard Royal, Lussemburgo,
convenuta,
causa promossa dal ricorrente affinché venga riconosciuto il suo diritto a vedersi liquidata l'indennità per dimissioni nell'interesse del servizio secondo i criteri di cui all'art. 42 dello statuto del personale CECA 1956 e ad ottenere che le somme spettantigli siano convertite da franchi belgi in lire italiane sulla base del cambio corrente alla data del versamento,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione (relatore); H. Kutscher e M. Sørensen, giudici;
avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Il sig. Fabrizio Gillet entrava in servizio presso l'Alta Autorità della CECA il 15 gennaio 1962 (vale a dire dopo l'entrata in vigore con effetto retroattivo dello statuto del personale 1962), con il grado 4, scatto II, della categoria A.
paragrafo 2
Il 6 dicembre 1972 il ricorrente chiedeva d'essere dispensato definitivamente dal servizio alle condizioni previste dal regolamento del Consiglio n. 2530/72, recante provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di funzionari delle Comunita europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità (GU n. L 272, pag. i). La Commissione accoglieva la domanda e fissava al 1o aprile 1973 la data della cessazione dal servizio.
paragrafo 3
La direzione generale del personale provvedeva successivamente a calcolare, secondo le modalità fissate dagli artt. 1, 2 e 3 del regolamento n. 2530/72, la relativa indennità.
paragrafo 4
Oltre al metodo testé ricordato per il calcolo dell'indennità mensile, il regolamento n. 2530/72 contempla altri due metodi molto più vantaggiosi per gli interessati.
paragrafo 5
L'art. 5, n. 1, del suddetto regolamento dispone che i vecchi dipendenti della CECA, ad eccezione di quelli che anteriormente al 1o gennaio 1962 erano titolari dei gradi A 1 o A 2 nel quadro dello statuto del personale CECA, possono chiedere che i loro diritti in materia pecuniaria siano fissati a norma dell'art. 34 dello statuto del personale CECA, e dell'art. 50 del regolamento generale CECA. Il regime più vantaggioso è però quello previsto dall'art. 5, n. 2, a favore dei dipendenti che, anteriormente al 1o gennaio 1962, erano titolari dei gradi Alo A 2 nel quadro dello statuto del personale CECA; costoro possono infatti chiedere che i loro diritti in materia pecuniaria siano determinati a norma dell' art. 42 dello statuto del personale CECA. Tuttavia, qualunque dei tre metodi venga utilizzato, restano valide le norme di cui all'art. 3, nn. 3, 5, 6, 7, 5o comma, ed 8. Il n. 3 del citato articolo stabilisce la valuta in cui va corrisposta l'indennità. Per quanto concerne il coefficiente correttore da applicare all'indennità, esso rinvia all'art. 63 dello statuto che, a sua volta, rinvia alle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1o gennaio 1965.
paragrafo 6
Non soddisfatto del metodo usato per calcolare l'indennità, il Gillet presentava reclamo, sostenendo che nella fattispecie si sarebbe dovuto applicare l'art. 42 o, in via subordinata, l'art. 34 dello statuto del personale CECA. Egli chiedeva inoltre che la conversione in lire italiane delle somme dovutegli fosse effettuata sulla base del cambio effettivo, non già delle parità in vigore nel 1965.
paragrafo 7
La Commissione accoglieva la tesi del ricorrente, secondo cui egli era entrato in servizio sotto l'impero del vecchio statuto del personale CECA e, con nota 7 febbraio 1974, disponeva che l'indennità venisse calcolata secondo quanto previsto dall'art. 34 del predetto statuto.
paragrafo 8
Il 3 maggio 1974 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
paragrafo 9
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, II Sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
punto 1
annullare la nota 7 febbraio 1974 con la quale al ricorrente:
a) è stato negato il diritto alla liquidazione del suo trattamento di indennità per dimissioni nell'interesse del servizio ai sensi dell'art 42 dello statuto del personale CECA del 1956;
b) è stata imposta la conversione delle somme corrispostegli a titolo di indennità in base alle parità ufficiali accettate dal Fondo monetario internazionale alla data del 1o gennaio 1965;
punto 2
annullare o disapplicare l'art. 5, n. 1, ed in quanto occorra n. 2, del regolamento n. 2530/72 in quanto discrimina ingiustamente tra i funzionari in servizio prima e dopo la data del 1o gennaio 1962, nonché l'art. 99 dello statuto CECA 1962;
punto 3
dichiarare, nell'esercizio della «piena giurisdizione» ad essa spettante, l'obbligo della Commissione di liquidare il trattamento di quiescenza e frattanto le indennità del ricorrente in base all'art. 42 dello statuto del personale CECA 1956 nonché l'obbligo della Commissione stessa di accreditargli in Italia le somme comunque spettantigli al cambio ufficiale o ufficialmente vigente al momento dell'accredito.
La convenuta conclude che la Corte voglia:
1. respingere il ricorso;
2. condannare il ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Richiamo delle disposizioni in esame
paragrafo 1
Articolo 34 dello statuto del personale CECA 1956 nella parte in cui dispone che i dipendenti collocati in disponibilità «beneficiano, per due anni, di un'indennità mensile corrispondente alla retribuzione prevista all'art. 47, 1o e, per altri due anni, di un'indennità uguale alla metà di tale retribuzione.
paragrafo 2
Trascorsi quattro anni di disponibilità, gli agenti ricevono una pensione proporzionale, alle condizioni previste dal regime delle pensioni.»
paragrafo 3
Articolo 42 dello statuto del personale CECA 1956 (nella parte relativa alla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio):
paragrafo 4
«Gli agenti titolari di un impiego dei gradi da 1 a 3 incluso possono essere dispensati dal servizio nell'interesse del servizio.
La dispensa dal servizio non riveste carattere di misura disciplinare.
L'agente dispensato dal servizio, e che non sia assegnato ad altro impiego della categoria o del quadro corrispondente al suo grado, percepisce per tre anni un'indennità mensile corrispondente alla retribuzione prevista all'art. 47, 1o.
Al termine di tale periodo, l'agente beneficia di una pensione uguale a quella che avrebbe acquisita a sessant'anni, qualora a tale età avesse totalizzato un numero di annualità pari al doppio del numero degli anni di servizio maturati all'atto del collocamento in pensione.
Il totale non può tuttavia superare il numero di annualità che l'agente avrebbe potuto acquisire restando in funzione fino all'età di sessant'anni.»
paragrafo 5
Articolo 99 delle disposizioni transitorie e finali dello statuto del personale CECA 1962:
paragrafo 6
«Il funzionario integrato in applicazione dell'art. 93 ed a cui è applicato il disposto dell'art. 41, può chiedere che la determinazione dei propri diritti patrimoniali sia effettuata in base al combinato disposto dell'art. 34 del precedente statuto del personale della CECA e dell'articolo 50 del regolamento generale.
Il funzionario cui siano state applicate le disposizioni dell'art. 50 e che, al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, abbia la qualità di funzionario di ruolo nei gradi 1 o 2 nell'ambito dello statuto del personale della CECA, può chiedere che i propri diritti patrimoniali siano determinati in base al disposto dell'articolo 42 dello statuto del personale della CECA.»
paragrafo 7
Articolo 50 dello statuto del personale delle Comunità europee:
paragrafo 8
«Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.»
paragrafo 9
Articolo 1 dell'allegato IV dello statuto del personale delle Comunità europee:
paragrafo 10
«Il funzionario cui si applicano gli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto:
a) per tre mesi ad un'indennità mensile pari al suo stipendio base;
b) per un periodo determinato, in funzione dell'età e della durata dei servizi, in base alla tabella di cui al paragrafo 3 ad una indennità mensile pari:
all'85 % del suo' stipendio base dal 4o al 6o mese.
al 70 % del suo stipendio base durante i cinque anni seguenti,
al 60 % del suo stipendio base oltre tale periodo.
Il beneficio dell'indennità cessa dal giorno in cui il funzionario raggiunge l'età di 60 anni.
Tuttavia, dopo tale età ed al massimo fino all'età di 65 anni, il beneficio dell'indennità è mantenuto fintantoché il funzionario non abbia raggiunto il tasso massimo della pensione di anzianità.
Ai sensi del presente articolo lo stipendio base è quello indicato nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto, vigente il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.»
paragrafo 11
Regolamento del Consiglio n. 2530 entrato in vigore il 6 dicembre 1972:
paragrafo 12
Articolo 1:
paragrafo 13
«Fino al 31 dicembre 1973 si potrà provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante la nomina di cittadini di nuovi Stati membri delle Comunità, in deroga agli articoli 4, secondo e terzo comma, 27, terzo comma, 28, lettera d), e 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro i limiti dei posti di bilancio riservati a questo scopo sulla tabella degli organici o resi disponibili mediante applicazione dei provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio di cui al presente regolamento.
Tuttavia, per lo stesso periodo e alle stesse condizioni di cui al comma precedente, si può provvedere a posti vacanti di grado A 1 e A 2 mediante la nomina di cittadini degli Stati membri originari.»
paragrafo 14
Articolo 2, n. 1,:
paragrafo 15
«Nell'interesse del servizio, e per tener conto delle esigenze derivanti dall'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee, le istituzioni delle Comunità sono autorizzate sino al 30 giugno 1973, á porre in atto nei confronti dei propri funzionari di grado da A 1 a A 5 incluso provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 47 dello statuto nelle condizioni definite in appresso.»
paragrafo 16
Articolo 3, n. 1,:
paragrafo 17
«Il funzionario che è stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ha diritto a quanto segue:
a) per un periodo d'un anno, ad un'indennità mensile pari alla sua ultima retribuzione;
b) per un periodo da determinare in base alla tabella di cui al paragrafo 2, ad un'indennità mensile pari:
all'80 % dello stipendio base per i 30 mesi che seguono;
al 70 % dello stipendio base, per il periodo successivo.
Il beneficio dell'indennità cessa al più tardi il giorno in cui il funzionario compie il 65o anno di età. Qualora abbia maturato il diritto al massimo della pensione prima di raggiungere l'età di 65 anni, il funzionario può continuare a percepire l'indennità sino alla fine del mese durante il quale egli compie l'età di 65 anni. Lo stipendio base da prendere in considerazione per la fissazione delle indennità previste nel presente paragrafo è quello in vigore il primo giorno del mese per il quale si deve liquidare l'indennità.»
paragrafo 18
Articolo 3, n. 3,:
paragrafo 19
«All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto per il paese delle Comunità nel quale il beneficiario prova di avere la propria residenza.
Se il beneficiario dell'indennità stabilisce la propria residenza al di fuori dei paesi delle Comunità, il coefficiente correttore da applicare alle indennità è quello valido per il Belgio.
L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario.
L'indennità pagata in moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'art. 63, terzo comma, dello statuto.»
paragrafo 20
Articolo 5, n. 1,:
paragrafo 21
«I funzionari di cui all'art. 2, ultimo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 nonché all'art. 102, paragrafo 5 dello statuto, ad eccezione di quelli che anteriormente al 1o gennaio 1962 erano titolari dei gradi A 1 oppure A 2 nel quadro, dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e ai quali si applicano i provvedimenti di cui all'art. 2, paragrafo 1, possono chiedere che i loro diritti in materia pecuniaria siano fissati a norma dell'articolo 34 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.»
paragrafo 22
Articolo 5, n. 2,:
paragrafo 23
«I funzionari che anteriormente al 1o gennaio 1962 erano titolari dei gradi A 1 oppure A 2 nel quadro dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed ai quali si applicano i provvedimenti di cui all'art. 2, paragrafo 1, possono chiedere che i loro diritti in materia pecuniaria siano fissati a norma dell'art. 42 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.»
paragrafo 24
Articolo 63 dello statuto del personale delle Comunità europee:
paragrafo 25
«La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi.
Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio.
La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario, è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1o gennaio 1965.»
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › A — Primo capo della domanda (richiesta che le indennità siano calcolate sulla base dell'art. 42 dello statuto del personale CECA 1956)
paragrafo 1
Il ricorrente deduce due mezzi contro il rifiuto della Commissione d'accogliere la sua domanda:
paragrafo 2
eccesso di potere per disparità di trattamento,
eccesso di potere per violazione dei patti contrattuali.
paragrafo 5
La Commissione, da parte sua, sviluppa i seguenti argomenti:
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › A — Primo capo della domanda (richiesta che le indennità siano calcolate sulla base dell'art. 42 dello statuto del personale CECA 1956) › Std primo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il regolamento n. 2530/72 ha operato una discriminazione fra dipendenti dello stesso grado; egli chiede perciò l'annullamento della decisione controversa, con la disapplicazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento nella parte in cui esso determina la disparità di trattamento.
paragrafo 2
Nell'ambito delle norme che disciplinano la cessazione dall'impiego nell'interesse del servizio, il sistema previsto dal regolamento n. 2530/72 ha carattere eccezionale.
paragrafo 3
Sebbene il predetto regolamento riconosca formalmente la sostanziale parità delle situazioni dei dipendenti dal grado A 1 al grado A 5, disponendo nell'art. 2 che tutti i dipendenti titolari di tali gradi ricevano un identico trattamento, il suo art. 5 contempla tuttavia per i vecchi dipendenti della CECA due distinti sistemi: uno per coloro che erano stati assunti sotto l'impero del vecchio statuto CECA; un altro, molto più vantaggioso, per coloro che, anteriormente al 1o gennaio 1962, avevano già raggiunto i gradi A 1 o A 2.
paragrafo 4
Il ricorrente impugna precisamente questa differenza di trattamento, affermando d'aver diritto, nonostante ch'egli sia stato promosso in A 1 soltanto il 1o agosto 1965, ai medesimi benefici goduti da chi aveva già raggiunto il grado A 1 o A 2 sotto l'impero del vecchio statuto CECA.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › A — Primo capo della domanda (richiesta che le indennità siano calcolate sulla base dell'art. 42 dello statuto del personale CECA 1956) › Sul secondo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente deduce che, essendo andato in pensione con il grado A 1, egli aveva il diritto di chiedere l'applicazione dell' art. 42 del vecchio statuto CECA.
paragrafo 2
Le norme di tale statuto non possono venir modificate unilateralmente, una volta che siano state recepite in un contratto di lavoro.
paragrafo 3
Essendo pacifico che il ricorrente era soggetto alla disciplina dello statuto 1956, diventa impossibile rifiutarsi d'applicare nei suoi confronti l'art. 42, sulla base dell'arbitraria considerazione che, alla data del 31 dicembre 1962, egli non era titolare d'un grado A 1 o A 2.
paragrafo 4
Pur non negando che, sul piano del diritto positivo, l'art. 99 delle disposizioni transitorie dichiara destinatari dell'art. 42 solo coloro che, alla data del 1o dicembre 1962, avevano raggiunto il grado A 1 o A 2, il ricorrente osserva che l'art. 99 non può essere letto indipendentemente dall'art. 92.
paragrafo 5
L'art. 99, benché si riferisca espressamente a coloro che erano dipendenti di grado A 1 o A 2 alla data del 31 dicembre 1962, non può compromettere i diritti contrattuali di coloro che tali gradi hanno raggiunto in epoca successiva, senza risultare di per ciò stesso viziato d'illegittimità.
paragrafo 6
Nella causa Pasetti Bombardella (20-68, Racc. 1969, pag. 235) la Corte ha bensì negato che un dipendente, il quale abbia ottenuto il grado A 3 sotto l'impero del vecchio statuto, abbia diritto a fruire d'una liquidazione calcolata in base all' art. 42, che includeva pure i dipendenti di grado A 3 fra coloro che potevano venir dispensati dall'impiego. Si deve però osservare che si trattava d'un caso in cui il trattamento generale dei dipendenti di grado A 3 era stato modificato a loro favore, con il conferimento della stabilità e, conseguentemente, con l'abolizione del trattamento più favorevole connesso alla precarietà dell'impiego.
paragrafo 7
La lettera dell'art. 99 è senza dubbio contraria alla tesi del ricorrente, ma un' interpretazione letterale di tale articolo costringerebbe a riconoscerlo viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento: da un lato, perché esso discrimina senza ragione tra i dipendenti dei gradi A 3 - A 5 e quelli dei gradi A 1 - A 2, riconoscendo illimitatamente ai primi il diritto quesito all'applicazione dell'art. 34, mentre nega la corrispondente applicazione dell'art. 42 ai dipendenti di grado A 1 e A 2 che non erano ancora tali in data 31 dicembre 1961; dall'altro, perché, ancora senza ragione, esso effettua una discriminazione tra dipendenti nominati in A 1 o A 2 prima e dopo la suddetta data, facendo seguire ad uno stesso provvedimento — dispensa dall' impiego nell'interesse del servizio — differenti trattamenti di quiescenza.
paragrafo 8
Il vizio d'illegittimità può essere evitato soltanto se s'interpreta l'art. 99 nel senso ch'esso garantisce a tutti i dipendenti CECA la conservazione del trattamento più favorevole per essi previsto dallo statuto 1956.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › A — Primo capo della domanda (richiesta che le indennità siano calcolate sulla base dell'art. 42 dello statuto del personale CECA 1956) › Sul primo mezzo
paragrafo 1
Alle osservazioni del ricorrente la Commissione obietta che l'eventuale disparità di trattamento fra i vecchi dipendenti della CECA e gli altri dipendenti può soltanto consistere nelle condizioni più favorevoli fatte ai primi. Tale differenza di trattamento fra i dipendenti di grado A 1 o A2, sottoposti al vecchio statuto CECA 1956, e gli altri dipendenti si fonda sull'art. 99 delle disposizioni transitorie.
paragrafo 2
La «ratio juris» della norma in questione va ricercata nell'esigenza di riservare ai dipendenti un trattamento più o meno privilegiato a seconda del rischio più o meno grave di perdere il posto. Si tratta quindi d'un motivo pienamente lecito.
paragrafo 3
Poiché s'è in presenza d'una norma eccezionale, essa non può venir interpretata che in senso restrittivo.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › A — Primo capo della domanda (richiesta che le indennità siano calcolate sulla base dell'art. 42 dello statuto del personale CECA 1956) › Sul secondo mezzo
paragrafo 1
La Commissione ritiene necessario precisare che i rapporti intercorrenti fra il dipendente e l'amministrazione non sono di natura contrattuale, bensì di natura statutaria.
paragrafo 2
La facoltà dell'amministrazione di modificare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti è un principio generalmente riconosciuto. Nel caso di specie, del resto, l'amministrazione non si è valsa di tale facoltà, dato che le disposizioni transitorie già prevedevano un trattamento diverso e più favorevole di quello risultante dal nuovo statuto.
paragrafo 3
Le doglianze del ricorrente sono pertanto infondate, posto che, in ogni caso, la norma comunitaria è stata rettamente applicata nei suoi confronti.
paragrafo 4
Come si evince dalle conclusioni dell'avvocato generale Mayras nelle cause 5-74 (Reinarz contro Commissione, Racc. 1974, pag. 819) e 10-74 (Becker contro Commissione, Racc. 1974, pag. 867) e dell'avvocato generale Gand nella causa 20-68 (Pasetti contro Commissione, Racc. 1969, pag. 235), i dipendenti non possono invocare diritti quesiti, salvo nel caso in cui il fatto generatore del diritto si sia realizzato sotto l'impero di uno statuto determinato, anteriore alla modifica decisa dall'autorità comunitaria.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › B — Secondo capo della domanda (problema delle parità)
paragrafo 1
Secondo il ricorrente l'uso odierno nei suoi confronti di parità risalenti al 1965 comporta un arricchimento senza causa della Commissione.
paragrafo 2
Il coefficiente correttore non può venir considerato come compensativo delle differenze di parità; esso serve invece a compensare le differenze del costo della vita.
paragrafo 3
Il presupposto per la corretta applicazione del coefficiente correttore è che in termini monetari ci sia parità fra le retribuzioni corrisposte nelle varie sedi. Deve esistere un parametro fisso di conversione delle monete il quale, supponendo equivalenti tutte le retribuzioni, a prescindere dalla valuta in cui sono espresse, permetta del pari di dire che la vita nel paese «A» è più o meno cara della vita nel paese «B».
paragrafo 4
Benché indubbiamente il potere d'acquisto interno della moneta sia cosa diversa dal regime della sua parità internazionale, non è men vero che, nella realtà, i due fenomeni sono strettamente connessi e che ad un maggior tasso d'inflazione corrisponde una maggior perdita di valore della moneta verso l'esterno.
paragrafo 5
In una situazione di fluttuazione delle monete, applicare oggi le parità del 1965 significa premiare, prescindendo dai meriti individuali, i dipendenti provenienti da Stati membri le cui monete si sono rivalutate.
paragrafo 6
Se il ragionamento della Commissione fosse corretto, numerosi dipendenti avrebbero tutto l'interesse di farsi accreditare gli stipendi o le indennità in Germania, per ottenere marchi al cambio del 1965 e convertirli poi, al cambio quasi raddoppiato del 1974, in altre monete, ad esempio in lire o in sterline.
paragrafo 7
È perciò evidente che si creano fra i dipendenti disparità involontarie di trattamento.
paragrafo 8
Per sottolineare la manifesta irrazionalità del sistema istituito dallo statuto, il ricorrente fa notare che in tutti gli altri settori si applicano importi compensativi e che la Banca europea degli investimenti usa. nei suoi bilanci, le parità effettive.
paragrafo 9
La Commissione sostiene che i coefficienti correttori sono stati introdotti per ovviare alle oscillazioni dei cambi e per garantire, a parità di stipendio, uguale potere d'acquisto. La questione della parità delle monete esula però dal caso in esame. Ciò che importa è invece fare in modo che i dipendenti pagati in marchi o in franchi francesi o in lire italiane abbiano lo stesso potere d'acquisto dei dipendenti pagati in franchi belgi. A questo fine i coefficienti correttori tengono conto delle spinte inflazionistiche.
paragrafo 10
Il principio dell'arricchimento senza causa non può, per la natura privatistica ch'esso riveste, trovare applicazione nella; fattispecie, in quanto il supposto arricchimento si fonda qui su di un'esplicita disposizione di legge (art. 63 dello statuto).
paragrafo 11
Nell'applicazione pratica dell'art. 63 dello statuto, la Commissione è tenuta a riferirsi ad un regime di parità ufficiali. È evidente che bisogna agganciare il calcolo delle variazioni da apportare agli stipendi, in funzione delle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio (art. 64), a qualcosa di ben fisso.
paragrafo 12
Nel sistema in vigore i coefficienti correttori dello stipendio base non tengono conto solo degli aumenti del costo della vita, dovuti a fattori interni, ma anche di quegli altri fattori (svalutazioni o rivalutazioni delle varie monete) che influenzano il livello degli stipendi.
paragrafo 13
Per esemplificare il congegno del coefficiente correttore, la Commissione cita l'aumento del prezzo della pasta in Italia dovuto, fra l'altro, al fatto che la materia prima importata era divenuta più cara a causa, in particolare, del deprezzamento della lira. Ciò significa che la svalutazione della lira ha avuto sul prezzo in questione un'incidenza di cui il coefficiente correttore ha tenuto conto.
paragrafo 14
Il controvalore in lire corrisposto al ricorrente tiene conto del reale potere d'acquisto della lira italiana rispetto al franco belga, mentre i franchi ch'egli acquista sul mercato libero si limitano a tener conto del valore della lira sul mercato internazionale delle valute, mercato sottoposto a pressioni, che possono deformare ampiamente il valore reale della moneta.
paragrafo 15
Gli organismi internazionali, che devono pagare gli stipendi nella valuta della sede di servizio dei loro dipendenti, applicando il cambio libero, sono poi costretti a riaggiustare gli stipendi così ottenuti con altri correttivi in quanto il cambio libero non è sufficiente ad esprimere la realtà delle valute nei relativi paesi.
paragrafo 16
Nessun riferimento può farsi al problema degli importi compensativi adottati nell'organizzazione agricola comunitaria, in quanto è notorio che i suddetti importi servono a sostenere gli scambi intracomunitari ed a stimolare la produzione agricola comunitaria.
paragrafo 17
Ugualmente nessuna attinenza con la controversia in esame ha il fatto che la Banca europea per gli investimenti abbia preso in considerazione parità diverse da quella accettata dal Fondo monetario internazionale.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 5 dicembre 1974 il ricorrente, con l'avv. Filippo Satta, e la Commissione, rappresentata dal sig. Giorgio Pincherle, hanno presentato le loro difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 febbraio 1975.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto introduttivo del 3 maggio 1974, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della nota della Commissione 7 febbraio 1974 con cui gli viene negato il versamento dell'indennità, spettantegli in virtù del regolamento n. 2530/72 (GU n. L 272, pag. 1), calcolata in base all'art. 42 dello statuto CECA del 1956 e convertita in lire italiane al tasso ufficiale praticato alla data del versamento dell'indennità.
SENTENZA › In diritto › Sul primo punto del ricorso
punto 2
Il ricorrente sostiene che l'art. 5, nn. 1 e 2 del regolamento n. 2530/72 è inficiato di illegittimità in quanto discriminatorio: esso infatti prevede due diversi regimi pecuniari per i dipendenti di grado A 1 o A 2, assunti in base allo statuto CECA 1956 e che lasciano il servizio ancora nell'ambito di quel regime, a seconda che fossero inquadrati o meno in uno dei gradi summenzionati al momento dell'entrata in vigore dello statuto dei dipendenti CECA, il 1o gennaio 1962.
punto 3
Esso sostiene inoltre che il rifiuto di consentirgli di fruire dell'art. 42 dello statuto CECA, nell'ambito del quale è stato assunto, è una patente violazione del vincolo contrattuale che gli garantisce di fruire di tale articolo qualora, essendo stato nel frattempo promosso al grado A 1 o A 2, egli presentasse le dimissioni nell'interesse del servizio.
punto 4
Tra il dipendente e l'amministrazione non si instaura un rapporto di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato da regolamenti e da statuti.
punto 5
I dipendenti non possono far valere diritti quesiti, salvo il caso in cui la fattispecie costitutiva di un diritto si sia realizzata sotto l'impero di uno statuto anteriore alle modifiche apportate dall'autorità comunitaria.
punto 6
Non si può mettere in forse la validità di una disposizione transitoria in materia di diritti pecuniari del dipendente che lascia il servizio dopo l'entrata in vigore di una nuova disciplina statutaria e che ha la funzione di evitare che il dipendente venga a trovarsi in una situazione finanziaria meno favorevole rispetto a quella in cui sarebbe venuto a trovarsi se avesse lasciato il servizio prima dell'entrata in vigore del regime stesso.
punto 7
Il regolamento n. 2530/72 contempla due criteri di liquidazione per i dipendenti dimissionari in quanto il legislatore ha considerato che alcuni dimissionari potevano fruire di disposizioni speciali dello statuto, sancite anzitutto dall'art. 99 delle disposizioni transitorie dello statuto 1962 e, inoltre, dall'art. 2, n. 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (GU n. L 56 del 4 marzo 1958).
punto 8
I vantaggi che l'art. 5 del regolamento n. 2530/72 conferisce ai dipendenti inquadrati nei gradi A 1 o A 2 sotto il regime statutario CECA del 1956 costituiscono la semplice trasposizione dello statuto del 1962 e non possono quindi venir considerati discriminatori.
punto 9
Il primo punto del ricorso va quindi disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sul secondo punto del ricorso
punto 10
Il ricorrente sostiene che la disposizione dell'art. 63 dello statuto, in forza del quale una remunerazione versata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base del corso del cambio riconosciuto dal Fondo monetario internazionale alla data del 1o gennaio 1965, non può venir applicata nel caso specifico per la liquidazione della sua indennità.
punto 11
Se attualmente si liquidasse un'indennità in base a tali disposizioni, effettuando il calcolo in lire italiane, moneta che si è notevolmente svalutata dopo la data summenzionata, si violerebbe il principio della parità di trattamento dei dipendenti, quindi il criterio risulterebbe illegittimo.
punto 12
A norma dell'art. 64 dello statuto, lo stipendio dei dipendenti è modificato secondo un coefficiente correttore che dipende dall'indice del costo della vita nelle varie sedi di servizio.
punto 13
A norma dell'art. 65, in caso di variazioni notevoli dell'indice di cui sopra, il Consiglio adotta, entro due mesi al massimo, provvedimenti di adeguamento dei coefficienti correttori, eventualmente con effetto retroattivo.
punto 14
Tale sistema si fonda sul corso del cambio fisso contemplato dall'art. 63, ed ha lo scopo di garantire un eguale potere d'acquisto a tutti i dipendenti in relazione al loro stipendio, indipendentemente dalla sede di servizio é dalla loro residenza.
punto 15
Tuttavia, in un periodo di instabilità monetaria, è possibile che tali disposizioni non perseguano la loro finalità integralmente.
punto 16
È compito del Consiglio adeguare lo statuto alle realtà economiche, cioè cercare di ovviare agli inconvenienti nei quali possono incorrere i dipendenti che prestano servizio in un paese la cui moneta è soggetta a forte svalutazione; tale considerazione, tuttavia, non implica l'illegittimità della norma di cui trattasi, quindi l'art. 63 non va disapplicato in ossequio all'art. 184 del trattato CEE.
punto 17
Il secondo punto del ricorso va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 18
Il ricorrente è rimasto soccombente e, a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente.
punto 19
A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese sostenute dalla Comunità nelle controversie con i propri dipendenti, restano a carico dell'istituzione.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione), dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Le spese rispettivamente sostenute dalle parti restano a loro carico.
Firme
Mackenzie Stuart
Kutscher
Sørensen
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 marzo 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
A. J. Mackenzie Stuart