Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11282 del 10/05/2018 (Rv. 649212 - 01)
ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - IN GENERE | Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. nel testo previgente la l. n. 80 del 2005 - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.
ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - IN GENERE
In tema di modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c., è possibile mutare anche gli elementi costitutivi della stessa, ove ricorrano le condizioni indicate dalla sentenza n. 12310 del 2015 delle Sez. U. della S.C. e non siano avanzate, quindi, delle pretese aggiuntive. Pertanto, deve escludersi che l'attore, proposte delle domande di accertamento della proprietà di un fondo, di incorporazione delle costruzioni ex art. 934 c.c. e di pagamento di somme in data successiva al passaggio in giudicato di una sentenza che aveva accertato l'esistenza su tale fondo di un'enfiteusi in favore di terzi, possa chiedere, nella prima udienza di trattazione, la devoluzione del fondo enfiteutico. (Nella specie, veniva in rilievo un giudizio cui si applicava l'art. 183 c.p.c., nel testo previgente alla riforma della l. n. 80 del 2005).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. C 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Civ. art. 972, Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. C 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)