Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12698 del 19/05/2017 (Rv. 644258 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Attività didattica svolta da associazioni sportive - Esenzione ex art. 10, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Riconoscimento da organi della P.A. del settore o da organismi vigilati – Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
I compensi percepiti da un’associazione sportiva a fronte dell’attività didattica svolta sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, soltanto se tale attività è stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazioni sportive.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)