Sez. T, Ordinanza n. 20063 del 16/06/2026 (Rv. 679207-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Esentabilità dall’IVA dell’insegnamento del nuoto e dei corsi di ginnastica in acqua - Nozione di "insegnamento scolastico o universitario" - Interpretazione fornita da Corte Giustizia UE, sentenza del 21 ottobre 2021, in causa C-373/19 - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di operazioni esenti da IVA, i corsi di insegnamento del nuoto o di ginnastica in acqua, non rientrando nella nozione di "insegnamento scolastico o universitario", di cui all'art. 132, par. 1, lett. i) e j) della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 21 ottobre 2021, in causa C-373/19, non godono dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo essere disapplicato, perché in
contrasto con la citata sentenza, il disposto dell'art. 36-bis del d.l. n. 75 del 2023, conv., con modif., dalla l. n. 112 del 2023.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 20 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 com. 1 lett. I), Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 com. 1 lett. J), Decreto Legge 22/06/2023 num. 75 art. 36 bis, Legge 10/08/2023 num. 112 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)